Giudizio di ottemperanza alla sentenza civile sulla carta elettronica del docente (TAR Emilia-Romagna n. 323 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dagli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica del docente e condannato l’Amministrazione alla relativa messa a disposizione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un Commissario ad acta. La procura rilasciata per il giudizio civile abilita il difensore anche nel giudizio di ottemperanza, quando la condanna abbia a oggetto il pagamento di un importo monetario predeterminato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 156/2024 del 2 maggio 2024 del Tribunale di Piacenza, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in motivazione, per l’importo di € 500,00, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

La ricorrente assume la mancata esecuzione della decisione, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Piacenza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio di cui agli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. La mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi, consolida il quadro probatorio offerto dalla ricorrente.

Risulta altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza è avvenuta in data 21 maggio 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo, come confermato da un orientamento amministrativo consolidato.

Il Collegio affronta poi la questione della procura alle liti. Il difensore si avvale in questa sede del mandato rilasciato per il giudizio civile. Secondo l’orientamento richiamato, quando i poteri del difensore si estendono a ogni stato e grado del procedimento, la procura attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione, tale essendo il giudizio di ottemperanza quando si tratta di eseguire una condanna al pagamento di un importo monetario predeterminato.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale competente o in dirigente delegato, senza alcun compenso. È accolta anche la domanda di condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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