Cessazione della materia del contendere per accesso soddisfatto nel corso del giudizio (TAR Molise n. 112 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento del diritto di accesso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere qualora, nel corso del giudizio, l’amministrazione resistente provveda spontaneamente a soddisfare la pretesa ostensiva del ricorrente, rilasciando la copia degli atti richiesti. L’intervenuto soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato priva di utilità la prosecuzione del giudizio sulla domanda di accesso, che resta assorbita. In tal caso, il giudice, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale domanda, con prosecuzione del giudizio per le restanti domande e con rinvio delle spese al definitivo.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di due soggetti, del permesso di costruire rilasciato dal Comune in favore di una società per la realizzazione di una strada, con spostamento di una condotta irrigua e di una condotta del metano, nonché degli atti presupposti, tra cui l’autorizzazione paesaggistica e il parere di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza.

Con il ricorso, i ricorrenti avevano inoltre proposto, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accesso agli atti del 2 settembre 2025, volta a ottenere copia della documentazione a corredo del permesso di costruire impugnato. Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio, il Comune resistente provvedeva a depositare documenti relativi alla pratica oggetto dell’istanza di accesso e, successivamente, una nota attestante l’avvenuto rilascio di copia semplice in formato digitale degli atti richiesti, in riscontro alla richiesta di accesso.

Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, la parte ricorrente dichiarava la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda proposta ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., avendo la propria pretesa ostensiva trovato spontaneo soddisfacimento nelle more processuali.

Il Tribunale, conformemente alla richiesta della parte ricorrente, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso, rilevando che l’interesse sostanziale alla base della stessa era stato integralmente soddisfatto dal comportamento dell’amministrazione.

Poiché il giudizio prosegue per le residue domande di annullamento, la sentenza ha natura non definitiva: il Tribunale ha fissato per la prosecuzione l’udienza pubblica e rimesso le spese di fase al definitivo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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