Tolleranze di cantiere inapplicabili alle nuove opere edilizie non autorizzate (TAR Basilicata n. 400 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal D.L. n. 69/2024 convertito nella legge n. 105/2024, disciplina le difformità costruttive rispetto a quanto autorizzato e realizzate nell’originaria costruzione, e non è applicabile alle nuove opere edilizie non autorizzate realizzate successivamente. I locali aventi destinazione complementare a quella residenziale, come il ripostiglio, non costituiscono volumi tecnici e vanno computati ai fini del calcolo della volumetria urbanistica. La scala a chiocciola, pur configurando opera di modesta rilevanza strutturale, integra un abuso di parziale difformità dal permesso di costruire ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001. L’eccesso di potere per difetto di motivazione non è ravvisabile quando l’ordinanza di demolizione identifichi in modo chiaro il destinatario dell’ingiunzione, né quando l’erronea indicazione della proprietà di un’unità immobiliare sia riconducibile a un mero errore materiale.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di nudi proprietari e di usufruttuaria di appartamenti e relative pertinenze in un fabbricato condominiale, hanno impugnato l’Ordinanza n. 36 del 26.8.2024 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune ha ingiunto la demolizione di alcuni abusi edilizi, accertati con relazione tecnica di sopralluogo, riguardanti l’aumento di volume del sottotetto per innalzamento del solaio di copertura, la realizzazione di un ambiente pluriuso/ripostiglio in difformità dal permesso di costruire e l’installazione di una scala a chiocciola, con contestuale avvertenza della demolizione d’ufficio e dell’acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
Il ricorso, notificato e depositato, ha dedotto violazioni delle norme tecniche del regolamento urbanistico, dell’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001 in materia di tolleranze, nonché eccesso di potere per erroneità, difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune non si è costituito. Dopo il rigetto della domanda cautelare e la richiesta di rinvio dei ricorrenti, la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il TAR ha disatteso l’istanza di rinvio, osservando che le ragioni addotte non attengono alla legittimità del provvedimento, da valutare secondo il principio del tempus regit actum, e che i ricorrenti avevano attivato la sanatoria dopo la proposizione del ricorso senza darne notizia in camera di consiglio. Il rinvio della trattazione è ammesso dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. solo per casi eccezionali.
Sul primo motivo il Collegio ha rilevato che l’aumento di altezza dei sottotetti comporta un maggiore volume interno non autorizzato dai titoli edilizi richiamati, e che i ricorrenti non hanno provato la riconducibilità dell’intervento alle soglie dell’art. 34-bis, comma 1-bis, lett. d) e d-bis), avendo omesso di indicare la superficie degli appartamenti e le volumetrie precedenti e attuali. Analogo rilievo vale per il secondo motivo, relativo alla lett. a) della stessa norma.
La Corte ha poi affermato un principio più generale: l’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001, disciplinando le difformità rispetto a quanto autorizzato nell’originaria costruzione, non può applicarsi a una nuova opera edilizia non autorizzata realizzata successivamente. Diversamente, si consentirebbe la realizzazione nel tempo di plurimi abusi entro le medesime soglie.
Quanto alla dedotta qualificazione del ripostiglio come volume tecnico, la censura è stata giudicata palesemente infondata: sono tali solo i volumi adibiti a impianti in rapporto di strumentalità necessaria con l’uso dell’edificio, mentre i locali con destinazione complementare vanno computati nella volumetria, con richiamo a precedenti del TAR Basilicata e del Consiglio di Stato.
Il terzo motivo è stato respinto perché la scala a chiocciola, pur opera minore, integra comunque un abuso di parziale difformità ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001. Il quarto motivo è stato disatteso: l’ordinanza identifica chiaramente il destinatario tra i proprietari, mentre l’erronea indicazione della proprietà di un’unità immobiliare costituisce errore materiale. Il ricorso è stato respinto, con nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune.
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Nota della Redazione
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