Onere di prova della distanza dalla battigia e demolizione dell’abuso (TAR Sicilia n. 883 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi commessi in fascia di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia, ai sensi dell’art. 15 L.R. Sicilia n. 78/1976, l’onere di provare che al momento della costruzione l’opera rispettava la distanza prescritta grava sul privato richiedente la sanatoria, non sull’amministrazione. La mera allegazione del fenomeno di erosione costiera, priva di supporto probatorio, non è sufficiente a inficiare le risultanze delle cartografie ufficiali. L’ordine di demolizione costituisce atto vincolato e doveroso, privo di margini discrezionali, con interesse pubblico in re ipsa al ripristino della legalità, e il decorso del tempo non genera alcun affidamento tutelabile. Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione del diniego di sanatoria, rileva la piena conoscenza dell’atto presupposto ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a..
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari per successione di tre appartamenti in un edificio realizzato nel 1983 senza concessione edilizia, impugnavano l’ordinanza di demolizione n. 30 del 18 gennaio 2023 del Comune di Ragusa, oltre al preavviso di rigetto del 2014 e al diniego di sanatoria del 2015. Il dante causa aveva presentato istanza di condono nel 1986, pagando l’oblazione. L’ordinanza si fondava sull’ubicazione dell’immobile entro i 150 metri dalla battigia.
I ricorrenti deducono violazione dell’art. 15 L.R. n. 78/1976, difetto di istruttoria per mancata considerazione dell’erosione costiera, violazione dei principi di proporzionalità, impossibilità della demolizione parziale e mancata acquisizione del parere della Soprintendenza. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per tardiva impugnazione degli atti presupposti e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Sull’eccezione preliminare, il Collegio distingue le posizioni soggettive. Il preavviso di rigetto del 2014 risultava notificato a mani di una ricorrente; una seconda aveva ricevuto notifica di un atto che richiamava espressamente i provvedimenti presupposti; una terza ne aveva dimostrato piena conoscenza tramite successiva istanza. Il termine per impugnare il diniego di sanatoria decorre, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., dalla piena conoscenza dell’atto. Per i ricorrenti che non avevano ricevuto notifica del diniego, la conoscenza è maturata solo con la notifica dell’ordinanza di demolizione, che lo richiamava espressamente. L’eccezione è quindi accolta solo nei confronti della ricorrente con conoscenza anteriore documentata.
Nel merito, la censura sulla violazione dell’art. 15 L.R. n. 78/1976 è infondata. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui grava sul privato l’onere di provare, in sede di sanatoria come in sede giurisdizionale, che all’epoca della costruzione il fabbricato non ricadeva nella fascia di inedificabilità (C.G.A.R.S. n. 17/2019; Cons. St. n. 752/2011). I ricorrenti si sono limitati a una generica allegazione sull’erosione, senza perizie o aerofotogrammetrie d’epoca.
Quanto alla proporzionalità, l’ordine di demolizione in area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta è atto vincolato, con interesse pubblico in re ipsa. Il mero decorso del tempo non genera affidamento, stante la natura permanente dell’illecito (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2017). L’impossibilità di demolizione parziale attiene alla fase esecutiva e non inficia la legittimità dell’atto (Cons. Stato n. 1178/2024). La mancata acquisizione del parere della Soprintendenza è superflua, poiché il vincolo di inedificabilità assoluta non ammette autorizzazioni (TAR Catania n. 2576/2023). Il ricorso, per quanto ammissibile, è respinto nel merito.
Nota della Redazione
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