L’iscrizione all’anagrafe delle Onlus soddisfa il requisito di partecipazione alle procedure di co-progettazione (TAR Molise n. 296 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di co-progettazione disciplinate dal d.lgs. n. 117/2017, il requisito di partecipazione consistente nell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) deve ritenersi soddisfatto, nelle more della piena operatività del Registro, dagli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus. Il regime transitorio di cui all’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017, come precisato dall’art. 34, comma 3, del d.m. n. 106/2020, estende la propria portata generale, consentendo alle Onlus di partecipare alle selezioni pubbliche fino al termine del 31 marzo 2026, purché in possesso dei requisiti formali previsti. È illegittima l’esclusione di un operatore economico disposta esclusivamente per la mancata iscrizione al RUNTS, senza considerare l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus quale titolo equipollente.

Il Fatto

Un’associazione iscritta all’anagrafe delle Onlus impugnava la propria esclusione da una procedura di co-progettazione indetta dalla Regione per l’individuazione di un partner nella gestione di interventi inerenti al fondo per le politiche di pari opportunità. La Commissione di valutazione aveva ritenuto l’istanza inammissibile, in quanto l’ente risultava non iscritto al RUNTS, requisito previsto dall’avviso pubblico quale condizione di partecipazione.

L’associazione contestava la legittimità dell’esclusione, sostenendo che il regime transitorio recato dall’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017 e la disciplina del d.m. n. 106/2020 imponessero di considerare soddisfatto il requisito tramite l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus. Avverso l’ordinanza cautelare di rigetto del TAR, la V Sezione del Consiglio di Stato accoglieva l’appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il TAR Molise ha preliminarmente escluso l’applicabilità del rito abbreviato in materia di appalti, con la conseguente tempestività dell’impugnazione delle clausole dell’avviso. Ha altresì respinto l’eccezione di carenza di interesse, rilevando che l’interesse della ricorrente risiede nella possibilità di sottoporre la propria proposta progettuale all’Amministrazione, a seguito della riammissione alla procedura.

Nel merito, il Collegio ha accolto i primi due motivi di ricorso, richiamando i principi affermati dalla sentenza n. 3082/2026 della V Sezione del Consiglio di Stato. Il confronto tra l’art. 6 e l’art. 7b dell’avviso, che richiedono l’iscrizione al RUNTS, e il regime transitorio di cui all’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017 evidenzia che il requisito dell’iscrizione al Registro Unico, nelle more della sua piena operatività, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione ai registri previgenti. La complessità del meccanismo di transizione, come emerge dall’art. 34, comma 3, del d.m. n. 106/2020, che fissa al 31 marzo 2026 il termine per la domanda di iscrizione al RUNTS da parte delle Onlus, ha portata generale e non meramente fiscale, estendendo il regime transitorio a condizione che gli enti abbiano bilanci conformi agli schemi ministeriali e adempiano agli obblighi di pubblicazione e controllo previsti.

La Corte ha quindi ritenuto illegittima l’esclusione dell’ente, disponendo l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui esigono l’iscrizione al RUNTS senza equipollenti, senza considerare l’applicabilità del regime transitorio per i soggetti iscritti all’anagrafe delle Onlus.

Il terzo motivo di ricorso, concernente la clausola sulla prevalenza statutaria delle attività di contrasto alla violenza di genere e il criterio premiale di radicamento territoriale, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: l’esclusione non era conseguenza dell’applicazione di tali disposizioni, e il loro scrutinio si sarebbe posto in contrasto con il divieto di pronuncia su poteri non ancora esercitati di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. Inammissibile anche la domanda di inefficacia del contratto, estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo in assenza del rito appalti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *