Sanatoria edilizia: il silenzio del privato e la mancata autorizzazione sismica legittimano il diniego comunale (TAR Molise n. 116 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 è subordinato alla verifica della doppia conformità, che deve comprendere anche il rispetto delle norme tecniche antisismiche, presupposto necessario per conseguire il titolo che consente di edificare. La sospensione del procedimento di sanatoria in attesa delle determinazioni regionali in materia sismica non può permanere sine die, soprattutto quando la dilatazione dei tempi sia ascrivibile all’inerzia del privato, che non ha trasmesso la documentazione richiesta né ha assunto le iniziative necessarie per ottenere l’autorizzazione di cui agli artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 380/2001. L’Amministrazione, decorso un termine ragionevole, può legittimamente definire il procedimento con un provvedimento di diniego.
Il Fatto
Un proprietario di un’unità immobiliare presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate, in seguito all’ordinanza di demolizione adottata per la carenza dell’autorizzazione sismica e della comunicazione di inizio lavori. Il Comune, dopo aver trasmesso gli atti alla Regione per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, sollecitava più volte il privato a produrre la documentazione necessaria. A fronte della perdurante inerzia del richiedente, l’Amministrazione comunicava il preavviso di diniego e, dopo le osservazioni dell’interessato, adottava il provvedimento di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente confermato il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza, rilevando che la nota comunale del 3.11.2025, con cui l’Ente aveva richiesto integrazioni documentali su una nuova domanda di sanatoria, non aveva natura provvedimentale né lesività, essendo un atto endoprocedimentale ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.P.R. n. 380/2001.
Nel merito, il Collegio ha respinto il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamentava l’illegittimità del diniego per non aver il Comune atteso le determinazioni regionali in materia di verifica antisismica. Richiamando i principi della Corte Costituzionale n. 101 del 2013 e la propria giurisprudenza, il TAR ha affermato che l’accertamento del rispetto delle norme sismiche è presupposto necessario per il rilascio del titolo in sanatoria, ma ha evidenziato che la sospensione del procedimento non può protrarsi indefinitamente, tanto più se l’inerzia è imputabile al privato. Nel caso di specie, il Comune aveva più volte sollecitato la produzione documentale, senza ottenere riscontro, e il ricorrente non aveva mai avviato le iniziative per conseguire l’autorizzazione di cui agli artt. 90 e 94 d.P.R. n. 380/2001.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto infondata la censura relativa al difetto di istruttoria, osservando che le stesse osservazioni presentate dal ricorrente avevano introdotto un contenuto “eccentrico” rispetto ai motivi ostativi, segnalando abusi edilizi sull’unità immobiliare del fratello e rendendo di fatto obbligato il rigetto dell’istanza avanzata dal solo richiedente. La richiesta di accertamenti su proprietà altrui, infatti, non poteva far sorgere obblighi di approfondimento a carico dell’Amministrazione né superare i motivi ostativi indicati nel preavviso di diniego.
Infine, il Collegio ha dichiarato la residua doglianza sulle carenze documentali sprovvista di interesse, trattandosi di atto plurimotivato la cui legittimità era già sorretta dalle altre ragioni di diniego, in linea con i precedenti del Consiglio di Stato, Sez. III, nn. 4601/2025 e 1248/2025.
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Nota della Redazione
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