La revoca dell’aggiudicazione per rifiuto di stipulare il contratto senza revisione prezzi (TAR Molise n. 93 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, le condizioni economiche della commessa non possono essere modificate prima della stipula del contratto, ma solo dopo, ricorrendone i relativi presupposti. L’istanza di revisione del prezzo formulata dall’aggiudicatario prima della sottoscrizione non è supportata da alcuna previsione legale, poiché l’istituto presuppone un contratto già in corso di esecuzione. La pretesa di rinegoziare il corrispettivo prima della stipula configura un’inammissibile richiesta di mutamento del regolamento contrattuale scaturito dalla procedura selettiva. Il rifiuto di sottoscrivere il contratto, contrario a buona fede, legittima la stazione appaltante ad esercitare il potere di revoca-sanzione ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, senza obbligo di indennizzo, essendo ogni conseguenza imputabile esclusivamente alla condotta del privato.

Il Fatto

Una società risultata aggiudicataria di una procedura negoziata per lavori di messa in sicurezza idrogeologica impugnava la determinazione con cui il Comune aveva revocato l’aggiudicazione, disposta a distanza di quasi quattro anni, per il perdurante comportamento omissivo dell’operatore nella sottoscrizione del contratto. L’aggiudicataria aveva infatti subordinato la stipula all’accoglimento della propria richiesta di revisione prezzi, invocando l’applicabilità dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022. La società deduceva che il ritardo fosse ascrivibile esclusivamente all’Amministrazione, la quale solo nel settembre 2025 aveva comunicato di aver acquisito la disponibilità delle aree, e lamentava la mancata valutazione della convenienza dell’adeguamento contrattuale rispetto all’affidamento alla seconda graduata.

La Motivazione della Corte

Il TAR, dopo aver estromesso i Ministeri evocati in giudizio per carenza di legittimazione passiva, ha respinto il ricorso nel merito. Richiamando la giurisprudenza prevalente, il Collegio ha affermato che le condizioni economiche della commessa non possono essere modificate prima della stipula del contratto: dinanzi all’inerzia dell’Amministrazione nell’addivenire alla stipula, l’operatore economico può soltanto svincolarsi dalla propria offerta ovvero agire avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. La pretesa di rinegoziare il corrispettivo prima della sottoscrizione si traduce in un’inammissibile richiesta di stipulare un contratto diverso da quello scaturito dalla gara, alterando il confronto competitivo e finendo per premiare il concorrente che ha formulato un’offerta economicamente più gravosa.

Quanto all’invocato art. 26 del D.L. n. 50/2022, il TAR ne ha escluso l’applicabilità alla fase anteriore alla stipula: la disposizione, nel disciplinare l’adeguamento dei prezzi in occasione della redazione dello stato di avanzamento lavori, è fisiologicamente collocata nella fase di esecuzione del contratto, senza che dal suo testo emergano indici interpretativi idonei a sostenerne un’applicazione anticipata. Il Collegio ha inoltre rilevato che lo schema contrattuale trasmesso all’aggiudicataria conteneva comunque una clausola che, in via residuale, ammetteva la revisione prezzi nei termini previsti dal capitolato speciale, il quale riconosceva la variazione per l’eccedenza rispetto al dieci per cento del prezzo originario.

La condotta dell’operatore, risoltasi in un sostanziale rifiuto di sottoscrivere il contratto, è stata ritenuta idonea a fondare la legittima applicazione della revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990 nella sua connotazione di revoca-sanzione, attivabile a tutela dell’interesse pubblico alla correttezza dei rapporti contrattuali. Il TAR ha precisato che tale fattispecie non richiede la ponderazione dell’affidamento del privato né l’equiparazione a un pregiudizio risarcibile, poiché ogni conseguenza è imputabile alla condotta dell’aggiudicatario.

Le censure relative all’omessa indicazione delle interlocuzioni intercorse e all’addebitabilità del ritardo all’Amministrazione sono state qualificate come violazioni di regole di comportamento, rilevanti esclusivamente ai fini dell’eventuale azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ., da esperirsi in separato giudizio. Il Collegio ha infine respinto la domanda subordinata di scioglimento del vincolo ex art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, rilevando che tale facoltà era stata formalmente offerta più volte dal Comune e che, comunque, la revoca aveva già determinato la liberazione dell’operatore da ogni vincolo contrattuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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