Riesame del trasferimento per incompatibilità ambientale e conformità all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (TAR Sardegna n. 985 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale di un dipendente pubblico è provvedimento privo di connotazione sanzionatoria, riconducibile alla species dei trasferimenti d’autorità ed espresso per oggettive esigenze di servizio. Le relative valutazioni sono connotate da ampia discrezionalità e la sindacabilità giurisdizionale è limitata, non applicandosi la legge generale sul procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 1349, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Tuttavia, quando il giudice amministrativo, in sede cautelare, impone all’Amministrazione di rivalutare la scelta della sede di destinazione, l’atto di riesame deve essere motivato sulla base della situazione di fatto esistente al momento del provvedimento originario, senza poter fondare la conferma su elementi sopravvenuti.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso un Ufficio Locale Marittimo, ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha disposto il suo trasferimento per incompatibilità ambientale verso altra sede. L’Amministrazione ha motivato il provvedimento con la sussistenza di una situazione di conflittualità e di fatti idonei a ledere il prestigio e il decoro dell’Amministrazione.
In sede cautelare, il TAR ha respinto l’istanza, ma il Consiglio di Stato, accolto l’appello, ha sospeso l’efficacia degli atti, rilevando l’eccessiva distanza tra la sede di partenza e quella di destinazione e imponendo un riesame che valutasse la possibilità di una sede più vicina. All’esito, l’Amministrazione ha confermato la scelta originaria con un nuovo provvedimento, avverso il quale il ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto disatteso le censure relative al merito della scelta di trasferire il militare, condividendo le valutazioni già espresse in sede cautelare. Ha ribadito che il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare e che la sua adozione è giustificata da circostanze che mettano a repentaglio il sereno svolgimento delle funzioni, con un sindacato giurisdizionale limitato all’eccesso di potere e alla mancata motivazione.
Quanto alla scelta della sede di destinazione, il Collegio ha accolto la censura relativa alla violazione dell’obbligo di conformarsi all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato. Il giudice d’appello aveva imposto una rivalutazione della possibilità di assegnare una sede più vicina, da effettuare alla luce della situazione di fatto esistente al momento della presentazione del ricorso.
L’Amministrazione, invece, ha fondato la conferma della sede su un elemento sopravvenuto, segnatamente l’avvenuta definizione della procedura d’impiego annuale che avrebbe impedito un diverso collocamento. Tale motivazione è stata giudicata illegittima, poiché il riesame doveva ancorarsi alla situazione esistente al momento dell’atto originario, non a fatti successivi.
La sentenza ha disposto l’annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla scelta della sede, affinché l’Amministrazione proceda a un nuovo riesame nel rispetto del criterio indicato. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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