Proroga dei termini del commissario ad acta e obbligo di relazione sullo stato dell’ottemperanza (TAR Molise n. 89 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il tribunale amministrativo, valutate le ragioni illustrate dal commissario ad acta e la consistenza della posta creditoria, può accordare una proroga dei termini assegnati per la conclusione dell’incarico. La concessione della proroga può essere accompagnata dall’ordine al commissario di depositare una documentata relazione che evidenzi le azioni già intraprese e quelle programmate, al fine di assicurare il buon esito dell’ottemperanza al giudicato.
Il Fatto
Con sentenza n. 85 del 7.03.2019, il TAR Molise aveva accolto il ricorso proposto dalla società creditrice e ordinato al Comune di Sesto Campano di ottemperare al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Isernia entro sessanta giorni, nominando, per il caso di perdurante inottemperanza, il Prefetto di Isernia quale commissario ad acta, con facoltà di delega.
La procedura esecutiva si era protratta nel tempo, come evidenziato dalle precedenti ordinanze n. 315 del 27.11.2023 e n. 100 del 4.04.2025. A seguito della nuova sostituzione del funzionario delegato dal Prefetto, il subentrato commissario aveva depositato, in data 19.11.2025, un’istanza con cui chiedeva un’ulteriore proroga di novanta giorni per la conclusione degli adempimenti dovuti in ottemperanza al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel valutare l’istanza di proroga, ha rilevato che la parte ricorrente non si era opposta alla concessione e che il Comune debitore, pur ritualmente evocato, non si era mai costituito in giudizio.
La decisione di accogliere la richiesta è stata assunta alla luce delle ragioni illustrate dal commissario ad acta e avuto riguardo alla consistenza della posta creditoria da assicurare alla parte ricorrente, elemento che giustifica la necessità di completare le attività finalizzate all’integrale soddisfazione del credito. Il Tribunale ha pertanto ritenuto congruo assegnare la proroga di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza.
Contestualmente, il TAR ha esercitato il proprio potere di controllo sullo svolgimento dell’attività commissariale, ordinando al commissario il deposito di una documentata relazione di chiarimenti sullo stato attuale della procedura. La relazione dovrà evidenziare le azioni e le iniziative già intraprese e quelle programmate, in modo da consentire al giudice dell’ottemperanza di verificare l’effettivo avanzamento dei lavori e l’idoneità delle misure prospettate a conseguire il buon esito dell’esecuzione. Per tale adempimento è stato assegnato il termine di quarantacinque giorni.
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Nota della Redazione
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