Abuso edilizio e demolizione illegittima: la P.A. risponde del danno oltre i limiti dell’ordine di demolizione (TAR Molise n. 72 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione di un’ordinanza di demolizione deve essere contenuta entro i limiti dell’abuso accertato e non può estendersi alle porzioni dell’immobile realizzate nel rispetto delle distanze legali, atteso che l’ordine demolitorio riguarda esclusivamente la parte edificata in violazione della disciplina urbanistica. L’Amministrazione che ecceda tali limiti risponde ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. del danno cagionato al privato, nella misura del valore della costruzione illegittimamente abbattuta, determinato con metodo analitico analcolico al netto delle componenti non risarcibili. La rivalsa delle spese di demolizione, azionata mediante avviso di accertamento esecutivo, è legittima solo per la quota corrispondente all’abbattimento della parte abusiva, con conseguente annullamento parziale dell’avviso per l’eccedenza. In materia di oneri di urbanizzazione, il venir meno del titolo per fatto imputabile alla Pubblica Amministrazione determina l’obbligo di restituzione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., ma la restituzione non può essere duplicata rispetto al risarcimento già riconosciuto per la demolizione illegittima.
Il Fatto
La controversia concerne la demolizione di una sopraelevazione realizzata su un magazzino di proprietà della ricorrente, a seguito di un’ordinanza comunale di demolizione che aveva dichiarato nullo il titolo abilitativo limitatamente alla sola porzione edificata a distanza inferiore a dieci metri dalla parete finestrata dell’edificio adiacente. Il Comune, dopo la nomina di un commissario ad acta, aveva proceduto all’integrale abbattimento della sopraelevazione, radendo al suolo anche la parte realizzata nel rispetto delle distanze legali. La proprietaria aveva quindi adito il giudice civile, riassumendo poi il giudizio dinanzi al TAR a seguito della declinatoria di giurisdizione, per ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento esecutivo relativo alle spese di demolizione, il risarcimento del danno e la restituzione degli oneri di urbanizzazione versati.
Con sentenza non definitiva, il TAR aveva già accertato l’illegittimità della complessiva condotta esecutiva dell’Amministrazione e la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità, disponendo una consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione delle singole poste.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise, nel decidere le domande residue, ha confermato l’impianto della sentenza non definitiva, disattendendo le eccezioni di rito riproposte dal Comune con rinvio ai contenuti già scrutinati. Quanto all’ammissibilità della nota difensiva trasmessa al C.T.U. dal difensore della ricorrente, il Collegio ha ritenuto che il termine per la nomina del consulente tecnico di parte abbia natura ordinatoria e che il contributo dell’ingegnere di parte, volto a segnalare l’esistenza di una SCIA che il Comune aveva erroneamente dichiarato inesistente, costituisse esercizio del principio di collaborazione alla ricerca della verità.
Nel merito, la Corte ha accolto parzialmente la domanda di annullamento dell’avviso di accertamento esecutivo, rilevando che la rivalsa delle spese di demolizione è legittima solo per la quota di € 3.189,18, corrispondente all’abbattimento della porzione costruita in violazione della distanza ex D.M. n. 1444/68, mentre è illegittima per la parte eccedente, atteso che la demolizione della porzione rispettosa delle distanze non avrebbe dovuto essere eseguita.
In ordine alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha confermato la sussistenza dell’illecito aquiliano e ha liquidato il danno in € 19.861,43, corrispondente al costo di ricostruzione della porzione legittimamente edificata, scorporando il valore del suolo, non risarcibile in quanto il terrazzo sottostante è rimasto nella disponibilità della ricorrente, e l’utile del promotore.
Quanto alla domanda di restituzione degli oneri di urbanizzazione, la Corte ha accolto la domanda solo per € 462,83, pari alla differenza tra quanto versato e gli oneri ipoteticamente dovuti per la porzione legittima, escludendo la restituzione di quest’ultima quota per evitare una duplicazione risarcitoria con il danno già liquidato. Il Collegio ha infine disatteso l’eccezione di compensazione, non sussistendone i presupposti, e ha liquidato le spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.