Illegittima la chiusura discriminatoria di una strada comunale priva di istruttoria (TAR Molise n. 70 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza sindacale contingibile e urgente che, ai sensi dell’art. 54 T.U.E.L., disponga la chiusura al traffico veicolare di una strada comunale quando le ragioni di sicurezza pubblica poste a suo fondamento siano soltanto affermate e non supportate da un’adeguata istruttoria tecnica. Il provvedimento deve, altresì, risultare proporzionato e non discriminatorio: il Sindaco è tenuto a valutare misure alternative meno restrittive, quali la limitazione del transito a talune categorie di veicoli, la modulazione della velocità o la chiusura solo di specifiche porzioni del tratto stradale interessate da documentati fattori di rischio. La motivazione del provvedimento non può essere integrata in sede giudiziale con elementi emersi da atti successivi alla sua adozione, stante il divieto di motivazione postuma dei provvedimenti amministrativi.
Il Fatto
Un’associazione di categoria e alcuni soggetti titolari del tesserino per la raccolta del tartufo hanno impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco di un comune molisano aveva disposto la chiusura immediata di una strada comunale di collegamento tra due frazioni, gravata da un presunto pericolo per la pubblica incolumità, con eccezione del transito per i soli residenti e frontisti. I ricorrenti lamentavano il difetto di istruttoria e motivazione, il contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza e il carattere discriminatorio del provvedimento, che avrebbe sostanzialmente impedito ai non residenti l’accesso alle aree boschive ad alta vocazione tartufigena. Il Comune resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati e per carenza di interesse, deducendo la vigenza di una precedente ordinanza di chiusura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disposto l’estromissione dal giudizio delle amministrazioni statali intimate, non essendo stato loro ascritto alcun atto o comportamento censurato. Ha quindi respinto le eccezioni preliminari del Comune: la legittimazione attiva dei ricorrenti è stata riconosciuta in ragione dell’incidenza diretta del provvedimento sulla loro possibilità di accedere ai luoghi di raccolta, mentre l’eccezione di mancata notifica ai controinteressati è stata respinta poiché la loro individuazione non risultava ricavabile dal testo dell’atto impugnato.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che il provvedimento sindacale, pur nella forma di revoca di una precedente ordinanza, presentava il proprium dell’interdizione selettiva dell’accesso alla strada per tutti i soggetti diversi da residenti e frontisti. Le ragioni di sicurezza pubblica risultavano soltanto affermate, senza alcun riferimento alle valutazioni tecniche o al percorso istruttorio che avrebbero giustificato la chiusura. La relazione tecnica della polizia municipale, non menzionata nell’ordinanza, è stata giudicata di contenuto esile e comunque non richiamata a sostegno del provvedimento.
La Corte ha inoltre stigmatizzato la mancata considerazione di soluzioni alternative meno afflittive, quali la limitazione del transito a determinate tipologie di veicoli o la modulazione della velocità, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. È stato infine valorizzato l’elemento temporale: l’ordinanza è stata adottata improvvisamente, senza attività preparatorie, proprio all’inizio del periodo di raccolta dei tartufi, a conferma del deficit istruttorio. Il Tribunale ha infine respinto la tesi del Comune basata su una relazione tecnica successiva al provvedimento, richiamando il divieto di motivazione postuma in sede giudiziale. Ha precisato che resta ferma la facoltà del Sindaco di adottare misure regolatorie della viabilità, purché circoscritte alle porzioni di strada con documentati fattori di rischio e strettamente proporzionate.
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Nota della Redazione
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