Impugnazione della lex specialis da parte del non partecipante ammissibile solo per clausole escludenti (TAR Molise n. 71 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico che non ha presentato domanda di partecipazione alla gara è legittimato a impugnare direttamente la lex specialis solo quando contesti clausole immediatamente escludenti, la cui applicazione gli abbia impedito di accedere alla selezione. Non sono invece immediatamente impugnabili le clausole che rendano difficoltosa, ma non impossibile, la presentazione dell’offerta, né quelle che prospettino ordinarie questioni di legittimità provvedimentale. In assenza di clausole escludenti, la mancata partecipazione priva l’operatore della legittimazione attiva a ricorrere, sia con riguardo all’interesse finale al conseguimento dell’appalto, sia a quello strumentale alla caducazione dell’intera gara.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato gli atti di una gara centralizzata, indetta dalla stazione appaltante per l’affidamento in service di sistemi analitici per laboratori regionali, deducendo il carattere immediatamente escludente di alcune clausole della disciplina di gara. Le censure riguardavano la mancata descrizione progettuale dei lavori edili e impiantistici, la mancanza di dati sulla portata dei solai, l’effetto distorsivo della formula di attribuzione del punteggio economico e il sovradimensionamento delle capacità produttive minime richieste. Con motivi aggiunti la società ha impugnato anche il provvedimento di rettifica della lex specialis, deducendo la persistenza dei vizi e l’illegittimità della modalità di pubblicazione. La ricorrente, tuttavia, non ha presentato domanda di partecipazione alla gara.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le clausole del bando vanno impugnate tempestivamente solo quando, contenendo previsioni impeditive dell’ammissione, siano immediatamente escludenti e quindi lesive della posizione dell’interessato già prima dell’esclusione o della mancata aggiudicazione. L’elencazione di tali clausole comprende gli oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati, le regole che rendano la partecipazione impossibile o incongruamente difficoltosa, le disposizioni che impediscano il calcolo di convenienza tecnica ed economica e le formule matematiche errate.
Con riguardo al primo motivo, il Collegio ha rilevato che i lavori di adeguamento edile e impiantistico costituivano prestazione secondaria e accessoria, pari a meno del 6% dell’importo complessivo, e che la lex specialis rettificata forniva parametri sufficienti per un’offerta consapevole, quali l’importo massimo spendibile e il ribasso unico sul prezzario regionale. Ha inoltre escluso la natura escludente delle previsioni sui dati dei solai, considerata la documentazione tecnica uniformemente accessibile e il sopralluogo obbligatorio previsto a pena di esclusione.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha osservato che la contestazione delle modalità di ponderazione dei sub criteri economici prospettava solo ordinarie problematiche di legittimità provvedimentale, senza dimostrare l’impossibilità o l’eccessiva onerosità della presentazione dell’offerta. Il quarto motivo è stato ritenuto privo di elementi idonei a comprovare la natura escludente delle clausole sui requisiti produttivi, essendo il calcolo del divario tra fabbisogno e capacità minima astratto e non documentato.
Il quinto motivo è stato infine dichiarato inammissibile in via derivata, non emergendo profili di illegittimità della rettifica che non fossero già esaminati, e la censura sulla modalità di pubblicazione è stata ritenuta generica e priva di parametro normativo. Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per difetto di legittimazione attiva, con spese compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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