Ottemperanza: l’inserimento ex novo in graduatoria esula dal giudicato (TAR Lazio n. 14107 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’effetto conformativo della sentenza passata in giudicato è circoscritto al suo dispositivo e alla relativa motivazione. Il reingresso in graduatoria è consentito esclusivamente a coloro che già vi erano iscritti e ne erano stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso. Non può essere esteso a chi non abbia mai fatto parte di quella graduatoria, poiché l’inserimento ex novo è ammesso solo nei casi particolari previsti dalla legge. La domanda di ottemperanza che richieda un inserimento ex novo è, pertanto, infondata.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza Bis, n. 10907 del 2018, chiedendo il reinserimento nella graduatoria delle GAE e la declaratoria di nullità del decreto dell’Ambito Territoriale di Torino che non aveva dato esecuzione a tale pronuncia. L’Amministrazione resisteva, eccependo che il ricorrente non fosse mai stato iscritto nella graduatoria in cui chiedeva il reinserimento, circostanza non contestata dalla parte ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, rilevando che le circostanze decisive attengono alla mancata iscrizione del ricorrente nelle GAE. La sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza aveva chiarito che il reinserimento in graduatoria è consentito solo a chi ne faceva già parte, essendone stato cancellato in occasione di un aggiornamento pregresso. Tale facoltà non spetta, invece, a chi non sia mai stato iscritto, poiché l’inserimento ex novo è consentito solo nei casi particolari previsti dalla legge.
Il Collegio ha precisato che il dispositivo della pronuncia ottemperanda deve essere interpretato alla luce della sua motivazione, con la conseguenza che l’effetto conformativo del giudicato è rivolto esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti indicati. Nel caso di specie, la domanda del ricorrente mirava a ottenere un nuovo inserimento, non ricompreso nell’effetto conformativo della sentenza.
La decisione richiama, inoltre, il precedente del TAR Lazio n. 2960 del 2020, che aveva respinto un ricorso per l’ottemperanza della medesima sentenza, proposto da ricorrenti in posizione analoga, confermando l’orientamento sulla portata limitata del giudicato. Le spese di lite sono state compensate, attesa la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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