Cessata materia del contendere per sopravvenuto accesso: estinzione del giudizio e spese compensate (TAR Lazio n. 14108 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessata materia del contendere, dichiarata dalla parte ricorrente in corso di giudizio, determina l’estinzione del giudizio amministrativo, senza bisogno di un accertamento nel merito della fondatezza del ricorso. Il giudice prende atto della dichiarazione e dichiara l’estinzione, con compensazione delle spese di lite quando la peculiarità della fattispecie la giustifichi, ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale di una minore, avevano proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del diniego di accesso agli atti opposto dall’Amministrazione scolastica, in relazione a provvedimenti riguardanti la propria figlia. La controversia vedeva contrapposti il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gli Uffici scolastici territorialmente competenti, da un lato, e altri genitori di una minore, dall’altro lato, questi ultimi costituitisi in giudizio per la tutela delle proprie posizioni.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha dato atto della dichiarazione di cessata materia del contendere depositata dalla parte ricorrente in data 2 luglio 2026, con la quale la stessa ha manifestato il proprio sopravvenuto disinteresse alla definizione della controversia. Tale dichiarazione costituisce espressione della volontà della parte di non proseguire l’azione, avendo evidentemente ottenuto la soddisfazione dell’interesse sostanziale sottostante alla richiesta di accesso.
Il Tribunale ha ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione, senza procedere ad alcun esame nel merito delle censure prospettate, in quanto la cessazione della materia del contendere rende superfluo l’accertamento della fondatezza del ricorso. La pronuncia di estinzione consegue, pertanto, al venir meno dell’interesse alla decisione, conformemente al principio per cui il processo amministrativo non possa proseguire quando la parte dichiari di non avervi più interesse.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la peculiarità della fattispecie. La natura della controversia, avente ad oggetto l’accesso a documenti concernenti minori, e la circostanza che la definizione sia avvenuta per effetto della dichiarazione della parte ricorrente, hanno indotto il giudice a ritenere equo non addossare gli oneri processuali ad alcuna delle parti. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza che, in ipotesi di cessazione della materia del contendere, affida alla valutazione discrezionale del giudice la regolazione delle spese, ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm.
In accoglimento della dichiarazione, il TAR ha quindi dichiarato estinto il giudizio, compensando integralmente le spese tra le parti e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. Il Collegio ha altresì disposto, ai sensi dell’art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, in caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.
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Nota della Redazione
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