Art. 628 c.c. Disposizione a favore di persona incerta
È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.
Funzione della norma
L’art. 628 c.c. colpisce con nullità la disposizione testamentaria fatta a favore di una persona che non possa essere determinata né determinabile. La funzione della norma è assicurare la certezza soggettiva della volontà testamentaria, cioè che dal testamento risulti chi sia il beneficiario, erede o legatario, senza che il giudice o gli interessati debbano sostituirsi al testatore nella scelta del destinatario (Cass. 15879/2025, che ha rinviato la questione in pubblica udienza per funzione nomofilattica).
La disposizione è nulla non per ogni imprecisione, ma solo quando ricorre una persona assolutamente incerta: beneficiario non nominato, indicato con formula troppo generica, riconducibile a una pluralità di soggetti compatibili, privo di criteri selettivi, oppure individuabile solo mediante una scelta discrezionale successiva di altri.
Persona determinata e persona determinabile
«Ricorre l’ipotesi di disposizione a favore di soggetti determinati dallo stesso testatore non solo nel caso in cui la disposizione sia stata dettata a vantaggio di soggetti nominativamente indicati, ma anche nel caso in cui i beneficiari siano immediatamente e individualmente determinabili in base a precise indicazioni fornite dallo stesso testatore. La menzione della persona onorata dalla disposizione testamentaria fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende perciò nulla la disposizione, qualora dal contesto del testamento o altrimenti sia possibile determinare la persona che il testatore ha voluto beneficiare (Cass. 810/1992; Cass. 1458/1967). Ciò che è decisivo è il contenuto obiettivo della disposizione e la concretezza e univocità dei dati di identificazione da essa desumibili, e non si può attribuire rilevanza alla eventuale genericità delle contingenti previsioni del de cuius, qualora lo stesso testatore, ai fini della determinazione, abbia fatto espresso riferimento alla situazione esistente al momento di apertura della successione (Cass. 262/1962). Si ammette così la possibilità che il testatore si riferisca a una situazione futura dalla cui realizzazione emerga in modo inequivocabile l’individuazione del soggetto beneficiato, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non conosciuta (Cass. 5131/2011).» (richiamata da Cass. 17868/2019)
La distinzione decisiva è quindi tra persona determinata e persona determinabile: la prima è direttamente individuata; la seconda non è necessariamente nominata con completezza anagrafica, ma è ricavabile con certezza attraverso criteri oggettivi o comunque ricognitivi, come il rapporto familiare, una qualità personale, un soprannome noto, un rapporto professionale, l’appartenenza a una categoria ristretta o il collegamento con un fatto certo, purché il risultato sia univoco.
Esempi di formule valide e invalide
«Con riferimento alla valutazione sull’applicabilità o meno dell’art. 628 c.c., ricorre l’ipotesi di disposizione a favore di soggetti determinati dallo stesso testatore (e non quella di disposizione a favore di persone da determinarsi successivamente in funzione di un criterio astratto) non solo nel caso in cui la disposizione sia stata dettata a vantaggio di soggetti nominativamente indicati, ma anche nel caso in cui i beneficiari siano comunque determinabili, in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché a quelle ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore, improntando l’operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall’art. 1367 c.c., applicabile anche in materia testamentaria.» (Cass. 16079/2020, richiamata da Trib. Catania 3387/2025; Trib. Busto Arsizio 35/2025; Trib. Latina 995/2025)
È stato ritenuto valido, ad esempio, il testamento con la formula “sarà erede dei miei beni chi mi assisterà fino alla morte” (Cass. 14548/2004; Cass. 8899/2013). In questa prospettiva, formule come “il mio medico curante”, “il figlio di mia sorella che convive con me” o “la persona che mi ha assistito fino alla morte” possono essere valide se la scheda e la prova consentono una verifica meramente ricognitiva. Espressioni come “un mio caro amico”, “chi mi vorrà bene” o “uno dei miei collaboratori, come sceglierà una determinata persona” tendono invece a cadere fuori dall’area della determinabilità, perché manca un criterio che conduca direttamente a un solo soggetto, oppure la scelta è rimessa all’altrui arbitrio.
Il primato degli elementi interni alla scheda
La giurisprudenza, soprattutto di legittimità, insiste sul primato degli elementi interni alla scheda: parole usate dal testatore, struttura del documento, ordine delle disposizioni, punteggiatura, collegamento tra clausole, riferimenti familiari e descrizioni personali sono il primo e decisivo campo d’indagine per l’identificazione del beneficiario.
«Ove dal testo dell’atto non emergano con certezza l’effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso a elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali la sua personalità, mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita (Cass. 10882/2018; Cass. 10075/2018). Il giudice può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino a esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius (Cass. 24637/2010). Il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica ex art. 1362 c.c., applicabile con gli opportuni adattamenti anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto mortis causa, salvaguardando il principio di conservazione del testamento; tale attività interpretativa, se compiuta con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 4022/2007). Viola l’art. 1367 c.c. il giudice che opti immotivatamente per l’interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative (Cass. 5487/2024; Cass. 23278/2013; Cass. 207/1985).» (Cass. 18570/2024)
In applicazione di questi principi, la Cassazione ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato il testo complessivo di una scheda testamentaria, ricca di errori ortografici, per riconoscere una chiara volontà attributiva a favore di determinati beneficiari, ricondicendo a mero errore di stesura un’espressione che, letta isolatamente, sarebbe stata in contraddizione con il resto del testamento; il richiamo al principio di conservazione ex art. 1367 c.c. ha giustificato la scelta interpretativa che salvaguardava l’efficacia della disposizione, anche considerando che l’ipotesi alternativa (un testamento di carattere meramente diseredativo) non avrebbe avuto concreta utilità, poiché i soggetti indicati non rivestivano la qualità di successibili ex lege (Cass. 18570/2024; Trib. Trento 626/2024).
I limiti del ricorso a elementi extratestuali
Gli elementi extratestuali sono ammessi, ma entro un limite rigoroso: possono chiarire chi sia il soggetto già indicato o integrare una descrizione ambigua, ma non possono creare un beneficiario che nella scheda manca, né sostituire una volontà non espressa con una ricostruzione giudiziale o interessata (Cass. 35821/2021). Documenti anagrafici, certificati di stato civile, documenti familiari, corrispondenza, precedenti testamenti se ammissibili, testimonianze sui rapporti personali, documentazione sanitaria o assistenziale e anche prove atipiche o perizie possono essere utilizzati soltanto se servono a rendere univoco un referente già emergente dalla scheda.
Il punto di equilibrio è il limite dell’interpretazione conservativa: l’interprete deve tentare la conservazione della disposizione quando il beneficiario sia identificabile, secondo il favor testamenti, ma non può scegliere arbitrariamente tra più possibili destinatari, né colmare il vuoto con un’attività creativa.
Le designazioni per relationem e il criterio temporale
«La corretta applicazione dell’art. 628 c.c. imponeva al giudice di merito di compiere una scelta univoca circa il mezzo indicato dal de cuius per l’individuazione: in particolare se la testatrice avesse inteso riferirsi alla situazione realizzatasi fino alla redazione del testamento o alternativamente alla situazione che si sarebbe realizzata successivamente, non essendo logicamente possibile che i due criteri potessero operare congiuntamente. O la testatrice si era riferita alla situazione pregressa, e allora aveva inteso designare la persona che l’aveva fino a quel momento servita, pur non identificandola nominativamente, ma in una situazione di vita in cui l’individuazione era già possibile; oppure aveva guardato al futuro, e allora non aveva altra possibilità, al momento del testamento, se non quella di operare una determinazione per relationem, indicando i dati in base ai quali individuare la persona da onorare del lascito.» (Cass. 17868/2019)
Nelle designazioni per relationem, il giudice deve quindi scegliere un criterio temporale univoco ricavabile dalla scheda, senza far convivere criteri incompatibili tra loro.
Le disposizioni a favore di categorie di persone
Le disposizioni a favore di categorie di persone seguono lo stesso principio: la categoria è valida se chiusa o comunque determinabile con criteri oggettivi e univoci, mentre è invalida se genericamente aperta o priva di criteri di selezione. La categoria può fungere da criterio identificativo solo quando la scheda restringa davvero il campo dei destinatari.
I rapporti con altre figure affini
Rispetto all’art. 625 c.c., qui non vi è una persona indicata male ma comunque certa (falsa demonstratio), bensì un beneficiario non identificabile: se la persona è certa ma mal denominata o descritta, il problema rientra nell’erronea indicazione ex art. 625 c.c.; se invece la designazione non consente comunque di stabilire chi debba ricevere, si entra nell’art. 628 c.c. e la disposizione è nulla. Rispetto all’art. 627 c.c., nella disposizione fiduciaria il beneficiario formale è certo e l’intesa resta esterna, mentre nell’art. 628 c.c. manca proprio l’identificazione del destinatario della disposizione. Rispetto all’art. 631 c.c., non è ammissibile presentare come determinabile un beneficiario che in realtà debba essere scelto liberamente da un terzo.
Gli effetti della nullità
La nullità riguarda, in via ordinaria, la singola disposizione colpita e non l’intero testamento, salvo un collegamento inscindibile con altre clausole. Rileva la centralità dell’interesse concreto a far valere il vizio e gli effetti della caducazione sulla devoluzione successoria, secondo il regime generale della nullità.
Errori frequenti
- Ritenere nulla ogni disposizione che non nomini espressamente il beneficiario. È sufficiente che il beneficiario sia determinabile con criteri oggettivi e univoci desumibili dalla scheda.
- Utilizzare elementi extratestuali per creare un beneficiario che nella scheda manca del tutto. Gli elementi estrinseci possono solo chiarire o integrare un referente già emergente dal testamento, non sostituirsi a una volontà non espressa.
- Far convivere due criteri temporali incompatibili in una designazione per relationem. Il giudice deve individuare un criterio univoco (situazione pregressa o situazione futura), non applicarli congiuntamente.
- Confondere la persona certa ma mal descritta (art. 625 c.c.) con la persona non identificabile (art. 628 c.c.). Solo nel secondo caso opera la nullità per incertezza del beneficiario.
- Ritenere valida una categoria di beneficiari genericamente aperta e priva di criteri di selezione. La categoria è valida solo se chiusa o determinabile con criteri oggettivi.
Cosa fare
Va verificato, anzitutto sulla base degli elementi interni alla scheda, se il beneficiario sia individuabile con criteri oggettivi e univoci, prima di ricorrere a elementi estrinseci.
In presenza di designazioni per relationem, va individuato un unico criterio temporale coerente con il testo della scheda, evitando ricostruzioni che sovrappongano situazione pregressa e situazione futura.
Va privilegiata, nei casi dubbi, l’interpretazione che conserva l’efficacia della disposizione, in applicazione del favor testamenti e del principio di conservazione ex art. 1367 c.c., senza però creare un beneficiario che dalla scheda non emerge.
Va infine distinta con precisione l’ipotesi di persona certa ma mal descritta, riconducibile all’art. 625 c.c., da quella di persona radicalmente non determinabile, riconducibile alla nullità dell’art. 628 c.c.