Illegittimo il diniego del punteggio all’incaricato di “responsabile posto”: vincolante la lex specialis (TAR Lazio n. 13625 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, la clausola del bando che include tra i titoli valutabili gli incarichi di “responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra” costituisce un autovincolo per l’amministrazione, che non può introdurre in sede applicativa criteri selettivi ulteriori o più restrittivi, non predeterminati nella lex specialis. Tale condotta integra la violazione del principio di predeterminazione dei criteri di valutazione, corollario degli artt. 97 e 3 della Costituzione, e lede l’affidamento e la par condicio dei candidati. L’eventuale specificazione dei requisiti deve avvenire nella fase genetica della procedura, non successivamente, a pena di nullità per violazione dell’autovincolo.
Il Fatto
Un aspirante partecipava a un concorso interno per titoli per la copertura di 959 posti per viceispettore della Polizia di Stato, dichiarando di aver svolto l’incarico di “responsabile del posto di segnalamento e documentazione” di un commissariato. Nella domanda, qualificava tale incarico tra quelli di “particolare rilevanza” ai sensi dell’art. 5 del bando, che attribuiva 1,2 punti a tale tipologia di incarico.
La commissione esaminatrice, tuttavia, non valutava il titolo, attribuendo la dicitura “non valutabile”. A seguito dell’istanza di revisione presentata dal candidato, l’amministrazione confermava il diniego, sostenendo che l’incarico non rientrasse tra i “servizi di particolare rilevanza”, ma fosse da considerarsi una “normale mansione d’ufficio”. Il candidato impugnava gli atti, incluso il diniego di riconoscimento del punteggio, chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla corretta valutazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendolo. Il Collegio ha ricordato che nei concorsi pubblici vige l’obbligo di rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione, ai sensi degli artt. 3 e 8 del d.P.R. n. 487/1994, quale diretta espressione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Tale obbligo è volto a garantire che le scelte siano il frutto di giudizi equi e oggettivi, non condizionati dalla conoscenza delle posizioni dei candidati.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha esercitato e “consumato” la propria discrezionalità prevedendo all’art. 5 del bando la valutabilità degli incarichi di “responsabile di posto”. Per il Collegio, l’interpretazione letterale del bando, considerato lex specialis del concorso, non consente all’organo valutatore di introdurre successivamente ulteriori specificazioni o subordinare il riconoscimento del punteggio alla verifica di condizioni più restrittive non preventivamente indicate. Anche un’eventuale interpretazione finalistica, volta a selezionare profili dotati di capacità gestionali, conferma che l’incarico apicale “ordinario” è un indicatore più affidabile dell’attitudine a mansioni superiori.
La tesi dell’amministrazione, che fondava il diniego su una circolare interna del 2008, è stata ritenuta “controintuitiva” sul piano letterale. L’annotazione nello stato matricolare, inoltre, è requisito previsto per entrambe le tipologie di incarichi e non vale a escluderne la valutazione. L’incarico in questione, essendo espressamente contemplato dalla clausola del bando e svolto per un periodo prolungato, avrebbe dovuto essere valutato con l’attribuzione del punteggio. La mancata valutazione ha comportato la violazione del principio di autovincolo dell’amministrazione.
La sentenza ha precisato che l’eventuale estensione degli effetti del giudicato ad altri candidati nella medesima situazione rimane una scelta discrezionale dell’amministrazione. In conclusione, il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati e ordinato all’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente, attribuendogli i punti spettanti.
Nota della Redazione
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