Revoca dell’amministratore delegato di ente pubblico: indennizzo pari al 36% per i mesi residui (TAR Lazio n. 13620 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’incarico di amministratore delegato di un ente pubblico, disposta dal Ministro, costituisce atto di alta amministrazione, espressione di un rinnovato esercizio del potere di nomina basato su ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa. Il sindacato del giudice amministrativo su tale atto è meno intenso e si circoscrive alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali. La revoca anticipata di un incarico fiduciario a durata triennale, in assenza di clausola di revocabilità ad nutum, genera un legittimo affidamento sulla perduranza dell’incarico e, ove non ricorrano i presupposti dell’atto di alta amministrazione, è indennizzabile ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. L’indennizzo, di natura non risarcitoria, è parametrato in termini percentuali alla durata dei mesi effettivamente lavorati rispetto alla durata originaria dell’incarico, e va calcolato solo sui mesi residui non lavorati.
Il Fatto
La ricorrente, nominata amministratore delegato di E.N.I.T. con decreto del 17 giugno 2021, era stata sostituita con decreto ministeriale del 25 novembre 2022. Avverso tale provvedimento essa aveva proposto ricorso, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché vizi di eccesso di potere, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, chiedendo l’annullamento, il risarcimento del danno e l’indennizzo ex art. 21-quinquies.
Il giudizio di primo grado si era concluso con sentenza di questa Sezione che aveva respinto le domande caducatoria e risarcitoria, accogliendo quella indennitaria. Tale pronuncia era stata annullata dal Consiglio di Stato per nullità della notificazione nei confronti della controinteressata, con rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a.. La ricorrente aveva quindi riassunto il giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la rituale instaurazione del contraddittorio. Nel merito, ha respinto il primo motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo che l’amministrazione avesse esplicitato le “particolari esigenze di celerità” richieste dall’art. 7 della legge n. 241/1990, legate alla necessità di un rapido avvicendamento in un periodo di crisi del comparto turistico. Le allegazioni contrarie della ricorrente non sono state ritenute idonee a dimostrare l’irragionevolezza di tale valutazione, trattandosi di scelta afferente alla discrezionalità amministrativa.
Il secondo motivo, concernente la natura sanzionatoria del provvedimento e la carenza di motivazione, è stato parimenti respinto. La Corte ha chiarito che la sostituzione non costituisce una sanzione per inadempimenti, ma un rinnovato esercizio del potere di nomina, qualificabile come atto di alta amministrazione. Ne deriva un sindacato del giudice meno intenso, circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali. Nel caso di specie, la motivazione del decreto, incentrata sulle diverse competenze della nuova nominata nel settore del turismo incoming, è stata ritenuta sufficiente, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione.
Respinta la domanda risarcitoria per difetto del presupposto dell’ingiustizia del danno, la Corte ha accolto la domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Ha condiviso l’orientamento secondo cui, in assenza di revocabilità ad nutum, la durata triennale dell’incarico genera un affidamento sulla sua perduranza, rendendo doveroso l’indennizzo per la cessazione anticipata.
In punto di quantum, la Corte ha applicato il criterio percentuale, prendendo a riferimento i 13 mesi effettivamente lavorati in relazione alla durata prevista di 36 mesi, determinando una percentuale del 36% da applicare non sull’emolumento complessivo ma solo sul periodo residuo. In applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a., ha pertanto condannato l’amministrazione a formulare un’offerta di indennizzo nella misura del 36% della retribuzione per i mesi residui, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza.
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Nota della Redazione
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