Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per condanne pecuniarie (TAR Campania n. 2202 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile per l’attuazione di qualsiasi tipo di giudicato, da qualunque giudice provenga, compreso quello ordinario, e anche quando abbia ad oggetto obblighi di pagamento di somme di denaro, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. L’esistenza di altri strumenti di tutela davanti a giudici diversi non rende di per sé inammissibile il ricorso. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, ha funzione sanzionatoria, e non risarcitoria, ed è dovuta anche per le condanne pecuniarie. Non può considerarsi manifestamente iniqua, quando parametrata agli interessi legali, in ragione delle esigenze di bilancio o dello stato della finanza pubblica. La mera costituzione in giudizio dell’amministrazione con memoria di stile non elide il rilievo dell’inadempienza residua.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 6181/2016 del Tribunale di Napoli, con cui era stato ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento di una somma a titolo di indennità forfettaria mensile per le funzioni di giudice di pace esercitate per oltre un decennio. L’opposizione proposta dall’amministrazione era stata rigettata con sentenza passata in giudicato.
Dopo la notifica del titolo esecutivo, il Ministero aveva corrisposto solo parte della sorte capitale e l’intero importo delle spese, lasciando un residuo di euro 8.115,07, oltre agli interessi. I solleciti della parte sono rimasti privi di riscontro, così da rendere necessario il ricorso in ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto affermato la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente il ricorso per ottemperanza al fine di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il titolo — decreto ingiuntivo reso definitivo da sentenza del giudice ordinario nei confronti di un’amministrazione statale — integra pienamente la fattispecie, determinando un obbligo di pagamento parzialmente inadempiuto. La competenza territoriale spetta al Tribunale adito ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a.
Quanto alla condizione di procedibilità, il Collegio ha rilevato che dalla notifica del titolo esecutivo alla proposizione del ricorso sono ampiamente decorsi i centoventi giorni previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale termine dilatorio costituisce condizione di ammissibilità riferibile a qualsiasi procedura esecutiva attivata nei confronti della p.a., incluso il giudizio di ottemperanza. La memoria di mero stile del Ministero non vale a superare il rilievo dell’inadempienza residua.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato fondato. L’obbligo di eseguire le sentenze passate in giudicato è corollario del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del canone di buon andamento ex art. 97 Cost. L’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. attribuisce al giudice amministrativo il potere-dovere di ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato, anche del giudice ordinario. Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti: il giudicato, la rituale notifica, il decorso del termine dilatorio e l’esecuzione solo parziale. La perdurante inerzia è stata sanzionata mediante i rimedi dell’art. 114 c.p.a., con nomina del commissario ad acta.
La Corte ha poi accolto la domanda di penalità di mora. La novella del 2015 ha sancito, in linea con la giurisprudenza, che l’astreinte è dovuta anche per le condanne pecuniarie, con funzione sanzionatoria e non risarcitoria, volta a sanzionare la disobbedienza e a stimolare l’adempimento. Parametrata agli interessi legali, essa non può ritenersi manifestamente iniqua per ragioni di bilancio, attuando un equo contemperamento degli interessi contrapposti. La sua decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza, fino all’effettivo soddisfo e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato.
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Nota della Redazione
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