Rinnovazione della notifica al controinteressato non iscritto negli elenchi telematici (TAR Basilicata n. 162 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso introduttivo del giudizio amministrativo nei confronti di un controinteressato deve essere effettuata presso un recapito desunto da uno dei pubblici elenchi dedicati alle notifiche telematiche, ai sensi dell’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012. La notifica eseguita presso un recapito non desunto da tali elenchi è affetta da nullità. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nella parte in cui non prevedeva l’onere di rinnovazione, il giudice amministrativo deve assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notifica nulla, riservando ogni ulteriore determinazione. La rinnovazione della notifica è un onere processuale che non può essere superato dalla mera costituzione in giudizio delle altre parti.
Il Fatto
Una pubblica assistenza ha impugnato dinanzi al TAR Basilicata la determinazione con cui il Comune di Lavello ha approvato la graduatoria della procedura comparativa per l’individuazione di soggetti interessati a prestare collaborazione in materia di volontariato nel settore della protezione civile, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). La ricorrente ha contestato altresì i verbali della Commissione di valutazione, nella parte in cui è stata disposta la sua esclusione e sono stati attribuiti i punteggi all’associazione controinteressata, nonché nella parte concernente l’attivazione del soccorso istruttorio.
Il Comune di Lavello si è costituito in giudizio, mentre l’associazione controinteressata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio la nullità della notifica del ricorso nei confronti dell’associazione controinteressata, in quanto eseguita non presso un recapito desunto da uno dei pubblici elenchi dedicati alle notifiche telematiche, di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012. Tale vizio non può essere sanato dalla costituzione in giudizio del Comune, non essendo configurabile alcuna sanatoria per effetto della mancata costituzione del controinteressato.
Il Collegio ha richiamato l’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva che, in caso di nullità della notifica, il giudice assegnasse alla parte ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione.
In applicazione di tale principio, il TAR ha disposto a carico della parte ricorrente l’onere di rinnovare la notifica del ricorso nei confronti dell’associazione controinteressata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza. Ha altresì fissato la camera di consiglio per il prosieguo della trattazione, riservando ogni ulteriore determinazione in ordine all’esito della rinnovazione.
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Nota della Redazione
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