Annotazione nel Casellario ANAC per risoluzione contrattuale: difetto di istruttoria sulla manifesta illegittimità (TAR Lazio n. 13624 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del potere di annotazione nel Casellario informatico, l’ANAC ha il dovere di verificare l’utilità concreta della notizia in relazione alla possibile rilevanza nell’accertamento dell’inaffidabilità professionale dell’operatore economico. La risoluzione contrattuale costituisce un’ipotesi tipica di annotazione, rispetto alla quale l’obbligo di motivazione circa l’utilità della notizia può ritenersi attenuato; tuttavia, l’Autorità è comunque tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e la non manifesta illegittimità della risoluzione stessa. Quando la vicenda contrattuale presenti elementi di straordinarietà che facciano emergere un possibile uso abnorme dello strumento risolutorio, l’annotazione deve essere sostenuta da un adeguato approfondimento istruttorio e da una motivazione che dia conto del percorso decisionale seguito, non potendo l’Autorità limitarsi a un’acritica sintesi delle contrapposte tesi delle parti.
Il Fatto
Una società, aggiudicataria di un appalto di lavori pubblici, aveva subito la risoluzione contrattuale per grave inadempimento disposta dalla stazione appaltante. Il contratto, stipulato nel 2017, era stato caratterizzato da un andamento fortemente anomalo, con sospensioni protrattesi complessivamente per oltre cinque anni e la necessità di approvare una variante in corso d’opera. L’operatore economico aveva avviato un procedimento di accertamento tecnico preventivo, conclusosi con una consulenza che ne aveva sostanzialmente riconosciuto le ragioni, e aveva successivamente citato in giudizio la stazione appaltante per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento di quest’ultima. Solo oltre un anno dopo tale citazione, la stazione appaltante aveva adottato il provvedimento risolutorio, segnalato all’ANAC, la quale aveva disposto l’annotazione nell’Area B del Casellario informatico. La società ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TAR Lazio, deducendo vizi procedimentali e, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione dell’Autorità.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha accolto il ricorso valorizzando le doglianze relative al difetto di istruttoria. Ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui l’ANAC, nell’esercizio del potere di annotazione, deve sempre verificare l’utilità concreta della notizia ai fini della valutazione dell’affidabilità professionale dell’operatore economico da parte delle future stazioni appaltanti. Sebbene per i provvedimenti di risoluzione contrattuale tale obbligo motivazionale risulti attenuato, l’Autorità non può esimersi dall’apprezzare la non manifesta infondatezza della segnalazione e la non manifesta illegittimità della risoluzione stessa.
Nel caso di specie, la vicenda presentava elementi di straordinarietà che imponevano un maggior approfondimento: la sospensione dei lavori per un quinquennio, l’esistenza di un procedimento di ATP le cui risultanze peritali avevano riconosciuto la fondatezza delle richieste dell’appaltatore e la pendenza di un giudizio promosso dall’impresa per far valere l’inadempimento della stazione appaltante. Il provvedimento risolutorio era stato adottato oltre un anno dopo la citazione in giudizio e l’ANAC non aveva tenuto in alcun conto tali circostanze, limitandosi a riportare acriticamente la posizione delle parti senza compiere alcuna valutazione sulla complessiva vicenda.
Il TAR ha precisato che, pur essendo condivisibile in astratto l’affermazione secondo cui la valutazione sulla gravità dell’inadempimento spetta alla stazione appaltante e al giudice ordinario, l’Autorità è comunque chiamata a esercitare un vaglio circa il possibile uso abnorme dello strumento della risoluzione. Solo l’esito di tale vaglio, adeguatamente motivato, può sorreggere la decisione di procedere all’annotazione. Il provvedimento è stato pertanto annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, con assorbimento dei restanti motivi, salvi i doveri informativi della stazione appaltante sui successivi sviluppi della vicenda e il conseguente, prudente esercizio del potere di annotazione da parte dell’Autorità.
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Nota della Redazione
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