Il versamento della quota del 25% del payback dispositivi medici determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13610 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, fondata sull’intervenuto versamento della quota del 25% degli importi dovuti ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, può essere valutata dal giudice amministrativo ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche in assenza delle attestazioni regionali previste dalla norma. La sopravvenuta mancanza di interesse alla definizione del merito, risultante dalla condotta processuale della stessa parte ricorrente, legittima una decisione d’ufficio che prescinde dall’accertamento formale previsto dal legislatore per la diversa pronuncia di cessazione della materia del contendere. Ne consegue che il pagamento parziale, espressamente qualificato come satisfattivo dell’obbligazione, preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni 2015-2018.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la Determinazione della Regione Toscana con cui è stato approvato l’elenco delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2015, e le è stato ingiunto il pagamento di una somma a titolo di payback. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era diretto anche avverso gli atti ministeriali e le deliberazioni delle aziende sanitarie regionali che avevano certificato il fatturato, nonché contro il D.M. 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche al ripiano. Con i motivi aggiunti era stata altresì avanzata richiesta di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 8 del D.L. n. 34/2023, per presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
Nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, deducendo l’intervenuto versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 configura il versamento della quota del 25% come modalità satisfattiva dell’obbligazione di payback per gli anni 2015-2018, con effetto estintivo dell’obbligo e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. La norma condiziona, tuttavia, la declaratoria di cessazione della materia del contendere alla produzione, da parte delle amministrazioni regionali, delle specifiche attestazioni dell’avvenuto versamento, che nella fattispecie risultavano mancanti.
Il TAR ha quindi valorizzato la portata processuale dell’istanza della ricorrente: la richiesta di cessazione della materia del contendere, pur non potendo trovare accoglimento per l’assenza dei presupposti formali, evidenzia comunque una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso. La condotta processuale della stessa parte, che ha dichiarato di aver assolto all’obbligazione, rende palese l’inutilità di una pronuncia di merito.
Sulla base di tale rilievo, il Collegio ha dato avviso a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della questione rilevata d’ufficio. La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., si fonda pertanto su una valutazione della persistenza dell’interesse processuale che prescinde dall’accertamento formale previsto dalla norma per la diversa ipotesi di cessazione della materia del contendere.
La scelta di non definire il merito della controversia, comprensiva delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con i motivi aggiunti, risulta coerente con il principio per cui l’interesse al ricorso deve sussistere al momento della decisione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, in ragione della peculiarità della vicenda e della sopravvenienza normativa che ha inciso sull’assetto degli interessi.
Nota della Redazione
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