Sei scatti stipendiali nella buonuscita anche per cessazione a domanda (TAR Puglia n. 658 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce al personale delle forze di polizia, ivi compresi gli appartenenti alla Guardia di Finanza, il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché il soggetto abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura perentoria e non determina alcuna decadenza dal diritto. La disciplina dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, relativa alla sola base pensionabile, non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. In caso di riliquidazione, la competenza territoriale è determinata dalla residenza dell’ex dipendente.
Il Fatto
Alcuni ex appartenenti alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, cessati dal servizio dopo aver compiuto i 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile, hanno chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con la conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita da parte dell’INPS. L’Istituto di previdenza si è costituito in giudizio, eccependo l’incompetenza territoriale del TAR adito, la prescrizione del diritto e contestando, nel merito, la spettanza del beneficio in caso di cessazione dal servizio a domanda.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto in primo luogo l’eccezione di incompetenza territoriale, richiamando l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5414 del 2023. Secondo tale orientamento, il criterio della sede dell’autorità che ha emanato l’atto cede il passo a quello dell’efficacia spaziale quando gli effetti dell’atto impugnato si esauriscono in un ambito territoriale limitato: nel caso di riliquidazione del trattamento di fine servizio, la competenza spetta al TAR del luogo di residenza dell’ex dipendente, non operando il foro speciale della sede di servizio in assenza di un rapporto di lavoro attuale.
Quanto al merito, il Collegio ha disatteso l’eccezione di prescrizione, rilevando la genericità dell’eccezione e l’onere della parte debitrice di provare la data in cui i ricorrenti avrebbero potuto rendersi conto dell’errore nella liquidazione. Ha inoltre escluso la cessazione della materia del contendere per alcuni ricorrenti, difettando la prova dell’avvenuto pagamento delle somme.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso. La norma di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, al comma 2, estende il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza a condizione che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La cessazione dal servizio a domanda non è quindi esclusa dal beneficio. Quanto al termine del 30 giugno, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, da cui il TAR non si discosta, lo qualifica come onere procedurale, privo di effetti decadenziali sul diritto. Il suo mancato rispetto incide solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo, non sull’attribuzione dei sei scatti.
Il Collegio ha inoltre escluso che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che disciplina la maggiorazione della base pensionabile, possa applicarsi al calcolo dell’indennità di buonuscita, poiché tale disposizione riguarda esclusivamente il trattamento pensionistico e non determina la necessaria corrispondenza tra le due basi di calcolo. Nessuna preclusione deriva, infine, dalla giurisprudenza costituzionale sulla sostenibilità del sistema previdenziale, non potendo l’attività interpretativa attribuire alla norma un contenuto opposto a quello espresso dal legislatore.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’INPS alla corresponsione delle somme aggiuntive, maggiorate dei soli interessi senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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