Operatore dei Vigili del Fuoco: il requisito fisico si valuta secondo le mansioni del ruolo (TAR Lazio n. 13612 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica dei requisiti psicofisici del candidato a una selezione concorsuale nella pubblica amministrazione è legittima solo se correlata alle mansioni che egli sarà chiamato a svolgere nel ruolo per cui concorre. Ne consegue che, per l’accesso alla qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco — ruolo preposto a funzioni basiche e di supporto tecnico-operativo e non a compiti di soccorso operativo — l’accertamento deve avvenire ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019, che disciplina i requisiti per i ruoli tecnico-professionali, e non ai sensi dell’art. 1 del medesimo decreto, riferito al personale che espleta funzioni operative. È pertanto illegittima l’esclusione del candidato basata sui parametri fisici previsti per i ruoli operativi.
Il Fatto
Con decreto dipartimentale n. 362 del 29 ottobre 2024, il Ministero dell’Interno ha indetto una procedura selettiva per l’assunzione di unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata ai candidati provenienti dalla graduatoria della procedura speciale per il personale volontario. La lex specialis prevedeva che i candidati idonei alla prova selettiva fossero sottoposti agli accertamenti per l’idoneità psicofisica previsti dall’art. 1 del d.m. n. 166/2019, ossia quelli dettati per il personale che svolge funzioni operative.
Il ricorrente, superata la prova selettiva, veniva dichiarato inidoneo dalla commissione medica per alterazione dei parametri di composizione corporea e, conseguentemente, escluso dalla procedura con decreto del 18 aprile 2025. Nel ricorso introduttivo, il candidato impugnava l’esclusione e il bando, lamentando l’illegittima applicazione dei requisiti di cui all’art. 1 del d.m. n. 166/2019, anziché quelli, meno restrittivi, di cui all’art. 2 del medesimo decreto, dettati per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, in via preliminare, ha rigettato l’eccezione di tardiva impugnazione del bando sollevata dall’amministrazione, rilevando che nella vicenda non venivano in rilievo clausole immediatamente escludenti della lex specialis.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, richiamando la propria giurisprudenza (sentenze nn. 22920/2025 e 7473/2026). Ha evidenziato che “ai fini dell’accesso alle selezioni concorsuali volte all’assunzione di personale nella pubblica amministrazione, la verifica della sussistenza di determinate condizioni psicofisiche è giustificata dalle mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere in caso di reclutamento nel ruolo per cui concorre”. I requisiti fisici, pertanto, devono essere posseduti in funzione dello svolgimento delle mansioni operative cui il personale sarà addetto, secondo una valutazione in concreto.
Il Tribunale ha quindi osservato che le funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori, di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 217/2005, rientrano nell’ordinaria attività d’ufficio, senza peculiarità che giustifichino la pretesa di particolari requisiti di prestanza fisica correlati alle funzioni di soccorso. Inoltre, il legislatore stesso, all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 69/2023, ha previsto che il personale che avesse presentato domanda per la qualifica di operatore sarebbe stato valutato, sul piano psicofisico, ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019 e non in base all’art. 1.
Alla luce di tali rilievi, la Corte ha annullato l’esclusione e ha ordinato all’amministrazione di rimuovere la riserva apposta ai provvedimenti concernenti l’assunzione del ricorrente e la sua assegnazione a una sede coerente con la sua posizione in graduatoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.