Il rimborso delle spese legali del dipendente pubblico è diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 542 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico per il giudizio penale promosso in conseguenza di fatti connessi con l’espletamento del servizio, conclusosi con sentenza che ne esclude la responsabilità, ha natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, sicché la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 11 cod. proc. amm. Tale qualificazione non muta quando l’amministrazione, dopo aver riconosciuto e corrisposto il rimborso, agisca in autotutela annullando il proprio precedente provvedimento e intimando la restituzione delle somme: la cognizione verte pur sempre sull’eventuale inadempimento o violazione dell’affidamento, non sui presupposti pubblicistici dell’autotutela.

Il Fatto

Un funzionario regionale, assolto con formula piena perché il fatto non sussiste nel giudizio penale promosso per comportamenti riconducibili al proprio rapporto di lavoro, otteneva il rimborso delle spese legali. A distanza di oltre trentasei mesi, la Regione disponeva l’annullamento in autotutela del riconoscimento, ravvisando un presunto conflitto di interessi ostativo, e intimava la restituzione della somma già corrisposta, in asserita violazione del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Il dipendente impugnava il provvedimento, chiedendo l’accertamento del diritto a mantenere il rimborso.

La Motivazione della Corte

Il TAR preliminarmente esamina l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione, ritenendola fondata. Richiamando il costante orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, il Collegio osserva che il rimborso delle spese legali sopportate dal pubblico dipendente per il procedimento penale connesso all’attività svolta costituisce diritto soggettivo, i cui presupposti e la cui misura devono essere vagliati dal giudice ordinario.

La disciplina applicabile, da un lato l’art. 18, comma 1, d.l. n. 67/1997 conv. in legge n. 135/1997 e, dall’altro, l’art. 16 legge Regione Puglia n. 9/2000 che ne estende l’ambito ai dipendenti regionali, configura in capo all’amministrazione un vero e proprio obbligo di rimborso al ricorrere dei presupposti di legge, con conseguente titolarità in capo all’istante di una situazione giuridica di diritto soggettivo.

A tale conclusione non osta la circostanza che il rimborso sia stato prima riconosciuto e poi revocato in autotutela dopo molto tempo. In tal caso, osserva il Collegio, non si tratta di valutare i presupposti pubblicistici dell’autotutela, quanto piuttosto di apprezzare se vi sia un inadempimento o un comportamento contrario a buona fede che abbia leso l’affidamento ingenerato nel funzionario, questione anch’essa devoluta al giudice ordinario.

Il TAR dichiara pertanto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando che la causa andrà riassunta dinanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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