Art. 659 c.c. Legato a favore del creditore

Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

Funzione della norma

L’art. 659 c.c. disciplina il legato a favore del creditore del testatore e pone una regola centrale di metodo: il lascito disposto in favore di chi è già creditore del testatore non si presume fatto in soddisfazione del debito, sicché, in difetto di una diversa volontà del testatore, il creditore-legatario può cumulare il credito vantato verso l’eredità e il legato testamentario.

Questa regola serve a impedire che la sola qualità soggettiva di creditore trasformi automaticamente il legato in pagamento, in adempimento del debito o in attribuzione con funzione necessariamente solutoria, preservando invece la possibilità che il testatore, pur essendo debitore, abbia inteso fare al proprio creditore un legato liberale o anche remuneratorio ulteriore rispetto al debito.

La presunzione e la sua natura relativa

«Il legato a favore del creditore, previsto dalla norma dell’art. 659 c.c., si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito solo nel caso in cui nella scheda testamentaria vi sia menzione del debito, mentre se questa indicazione manca, il legato si presume disposto a titolo di liberalità. In entrambe le ipotesi la presunzione è, però, iuris tantum e può, quindi, essere vinta dalla prova contraria fornita dalla parte interessata (Cass. 2306/1985).» (Trib. Agrigento 180/2025)

Nel caso esaminato dal Tribunale di Agrigento, non è stata offerta alcuna prova idonea a superare la presunzione di liberalità, con la conseguenza che il legato è stato ritenuto gratuito.

Errori frequenti

  • Presumere che ogni legato disposto a favore di un creditore del testatore serva a soddisfare il relativo credito. In assenza di menzione del debito nella scheda testamentaria, il legato si presume disposto a titolo di liberalità.
  • Ritenere assoluta la presunzione, in un senso o nell’altro, circa la funzione del legato a favore del creditore. La presunzione è sempre relativa (iuris tantum) e può essere vinta da prova contraria fornita dalla parte interessata.
  • Non fornire prova contraria quando si intenda superare la presunzione di liberalità. In assenza di tale prova, il legato resta qualificato secondo la presunzione di legge.

Cosa fare

Va verificato se nella scheda testamentaria vi sia menzione del debito del testatore verso il legatario, elemento decisivo per orientare la presunzione applicabile.

Va raccolta, se si intende superare la presunzione legale, una prova contraria idonea a dimostrare la reale funzione solutoria o liberale del legato.

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