Art. 662 c.c. Onere della prestazione del legato

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.

Funzione della norma

L’art. 662 c.c. individua il soggetto passivo della prestazione del legato, cioè chi deve adempiere nei confronti del legatario, distinguendo così il beneficiario della disposizione a titolo particolare dal soggetto onerato alla sua esecuzione. Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi oppure di uno o più legatari; se manca una specifica disposizione testamentaria, il legato grava sugli eredi.

Il litisconsorzio necessario nell’azione di risoluzione per inadempimento dell’onere

«Laddove sia in contestazione unicamente il diritto a ricevere la prestazione derivante dalla disposizione a titolo di legato, non sussiste litisconsorzio necessario tra i coeredi; litisconsorzio che invece va riconosciuto nel caso in cui sia ancora in contestazione la risoluzione del rapporto negoziale generatore delle obbligazioni inadempiute (Cass. 1479/1977). La proposizione della domanda di risoluzione per l’inadempimento dell’onere apposto alla previsione a titolo di legato gravante su tutti i coeredi impone quindi di ritenere che sussista il litisconsorzio necessario, non solo tra il ricorrente e la legataria, ma anche nei riguardi di tutti gli altri onerati. A mente dell’ultimo comma dell’art. 677 c.c., nel caso in cui risulti pronunziata la risoluzione del legato – che nella fattispecie ha carattere unitario, essendo posto a carico di tutti i coeredi, ancorché tenuti al suo adempimento pro quota – gli eredi subentrerebbero nell’onere, sicché appare confermata la correttezza della soluzione che impone che al giudizio che investe la risoluzione del modus debbano necessariamente prendere parte tutti i soggetti che verrebbero a subentrare negli obblighi imposti dal de cuius al legatario inadempiente. Il litisconsorzio necessario opera quindi anche laddove la domanda di risoluzione investa la disposizione testamentaria che, in maniera unitaria, abbia previsto un legato a carico di tutti i coeredi.» (Cass. 1469/2018)

La distinzione tra azione di adempimento e azione di risoluzione

Esaminando il rapporto tra pluralità di coeredi onerati e tutela del legatario, la Cassazione distingue tra domanda di adempimento del legato, per la quale la divisibilità della prestazione può escludere la necessità del contraddittorio con tutti, e domanda di risoluzione per inadempimento dell’onere, per la quale è invece richiesta la partecipazione di tutti i coeredi interessati: la struttura dell’azione dipende dal modo in cui l’onere è ripartito tra più onerati (Cass. 1468/2018). Nello stesso senso, la giurisprudenza valorizza la permanenza di beni o somme ancora indivisi per affermare la necessità del litisconsorzio quando il legato incide su una massa non ancora materialmente ripartita (Trib. Venezia 3681/2025).

«Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento, poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell’ambito dell’eventuale e distinta procedura di divisione (Cass. 27417/2017; Cass. SS.UU. 24657/2007).» (Trib. 534/2025)

L’individuazione dell’onerato in assenza di indicazione specifica

«L’attuazione della volontà del testatore necessità dell’intervento di un onerato, al fine di individuare l’ammontare complessivo dei beni mobiliari depositati presso le banche citate e suddividerlo tra i legatari in base alla quota parte di rispettiva spettanza, e – in assenza di espressa indicazione da parte del testatore – tale compito viene riservato dalla legge all’erede, giusto il disposto dell’art. 662 c.c.» (Trib. Ancona 522/2024)

Nell’ipotesi in cui il testatore non abbia indicato uno specifico onerato e si tratti di somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della morte, la disposizione è un legato di specie; il legato di somme di denaro senza indicazione di un conto specifico va invece qualificato legato di genere, con conseguente applicazione dell’art. 653 c.c., poiché solo nel primo caso è evidente l’intenzione del de cuius di attribuire non un generico ammontare numerario, ma il diritto a esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento (Cass. 15661/2020; Trib. Ancona 522/2024; Trib. Venezia 914/2025).

La qualificazione della disposizione incide sull’individuazione dell’onerato

Quando il testatore pone il legato a carico di un solo erede, si è fuori dalla regola residuale dell’art. 662 c.c. e si entra nell’ipotesi speciale disciplinata dall’art. 663 c.c. L’individuazione dell’onerato può risultare problematica soprattutto quando la scheda usa formule ambigue o collega il legato a una determinata attribuzione patrimoniale: la qualificazione della disposizione come legato o come institutio ex re certa incide direttamente sull’individuazione del soggetto obbligato, e l’interpretazione del testamento è qui funzionale non a una trattazione generale dell’ermeneutica testamentaria, ma alla corretta allocazione dell’onere della prestazione (Trib. Padova 868/2024).

Errori frequenti

  • Richiedere il litisconsorzio di tutti i coeredi anche per la semplice domanda di adempimento del legato. Il litisconsorzio necessario riguarda specificamente la domanda di risoluzione per inadempimento dell’onere, non la domanda di adempimento della prestazione divisibile.
  • Ritenere che il consenso di tutti i coeredi sia necessario per il pagamento del credito ereditario. Ciascun coerede può domandare il pagamento in misura integrale o proporzionale alla propria quota, senza che il debitore possa opporre il mancato consenso degli altri.
  • Trascurare la qualificazione della disposizione come legato di specie o di genere nell’individuazione dell’onerato. Tale qualificazione incide direttamente sulla disciplina applicabile e sull’individuazione del soggetto tenuto alla prestazione.

Cosa fare

Va verificato se il testatore abbia posto la prestazione del legato a carico degli eredi o di uno o più legatari, applicando la regola suppletiva a favore degli eredi solo in assenza di indicazione specifica.

Va distinta, ai fini della necessità del litisconsorzio, l’azione di semplice adempimento da quella di risoluzione per inadempimento dell’onere gravante su una pluralità di coeredi.

Va qualificata correttamente la disposizione come legato di specie o di genere, per individuare con precisione il soggetto onerato e le modalità di adempimento.

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