Illegittima l’impugnazione degli atti di vigilanza sui prodotti da costruzione privi di marcatura CE conforme (TAR Lazio n. 12938 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti assunti dagli organi investigativi, i verbali di operazioni della polizia giudiziaria e gli atti di natura privata, quali i reclami presentati da soggetti privati, non sostanziano atti espressione di potere amministrativo e non sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo. L’attività di vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ad uso strutturale, intestata al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 106/2017, è esercitata mediante valutazioni tecnico-discrezionali sindacabili solo per manifesta illogicità, palese irragionevolezza o grave travisamento dei fatti. La rimozione di una Valutazione Tecnica Europea (ETA) dal database pubblico dell’organismo europeo, per elementi contraddittori in contrasto con l’art. 26 del Regolamento (UE) n. 305/2011, determina la non conformità del prodotto alla disciplina comunitaria, con conseguente invalidità della marcatura CE rilasciata sulla base di tale ETA.
Il Fatto
La società ricorrente, produttrice di reti paramassi e gabbioni in rete metallica a doppia torsione, ha impugnato una pluralità di atti riconducibili all’attività di vigilanza svolta dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tra cui note di segnalazione, verbali della Guardia di Finanza, una comunicazione di notizia di reato e il provvedimento del 1° agosto 2024 con cui le veniva comunicata la rimozione dell’ETA dal sito dell’organismo europeo e l’intimazione a non apporre la marcatura CE sui prodotti fino alla risoluzione delle difformità. La vicenda origina da una segnalazione presentata nel luglio 2020 da una società concorrente, cui sono seguite plurime verifiche e un contenzioso articolato in numerosi motivi aggiunti, culminato nell’impugnazione degli atti del 2024.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso, essendo stata la documentazione ostesa alla ricorrente. Nel merito, ha rilevato l’inammissibilità delle domande annullatorie proposte avverso i verbali, gli atti investigativi e il reclamo privato, trattandosi di atti non riconducibili all’esercizio di un potere amministrativo.
Il Collegio ha poi escluso la giurisdizione del giudice amministrativo sui rapporti tra la ricorrente e l’organismo europeo di valutazione tecnica, non essendo quest’ultimo una pubblica amministrazione ma un ente istituito ai sensi dell’art. 31 del Regolamento (UE) n. 305/2011, i cui atti si collocano nell’ordinamento sovranazionale.
Quanto al merito dell’attività di vigilanza, il TAR ha ricostruito l’iter procedimentale, evidenziando come le verifiche del Servizio Tecnico Centrale avessero accertato che la ricorrente commercializzava reti paramassi munite di marcatura CE rilasciata sulla base di un ETA relativo a un prodotto diverso, le “reti a maglie esagonali per gabbioni e materassi”, mentre per le reti paramassi è richiesta la specifica linea guida europea EAD n. -OMISSIS-. I giudici hanno ritenuto che l’amministrazione abbia agito in modo coerente e necessitato, rilevando la natura di valutazioni tecnico-discrezionali dell’attività svolta e la loro insindacabilità in assenza di vizi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
Il TAR ha infine respinto i vizi procedimentali, ritenendo la società ricorrente messa in condizione di partecipare al procedimento e comunque applicabile la sanatoria dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, e ha affermato che l’indisponibilità dell’ETA nel database pubblico integra un’ipotesi di non conformità ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Regolamento (UE) n. 305/2011, legittimando l’intimazione a porre fine alle non conformità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.