Soglia di anomalia: il criterio del blocco unitario prevale sul criterio assoluto (TAR Sicilia n. 1915 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Metodo A dell’Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023 riproduce, nella lettera a), la clausola di accantonamento già contenuta nell’art. 121, comma 1, d.P.R. n. 207/2010, sicché conserva piena vigenza il principio del blocco unitario affermato dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2017. Le offerte recanti identico ribasso e ricadenti nelle ali vanno accantonate una sola volta, e non computate distintamente secondo il c.d. criterio assoluto. La locuzione “distintamente” opera esclusivamente nella fase di calcolo delle medie sulle offerte intermedie, non nell’operazione di formazione delle ali. Il termine di impugnazione degli atti di gara decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione e dalla messa a disposizione degli atti in piattaforma, non dai verbali di gara. Il principio di invarianza dell’art. 108 d.lgs. n. 36/2023 non preclude il sindacato sul corretto calcolo della soglia, ma solo la variazione della platea dei concorrenti.
Il Fatto
Una società consortile partecipa alla procedura aperta indetta da un Comune siciliano per lavori di riqualificazione viaria, aggiudicata con il criterio del prezzo più basso e con esclusione automatica delle offerte anomale. All’esito delle sedute di gara la proposta di aggiudicazione va a un’altra impresa, con un ribasso di poco inferiore alla soglia di anomalia calcolata. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto applicare il criterio del blocco unitario, accantonando una sola volta le offerte di identico ribasso ricadenti nell’ala di minor ribasso: così operando, la soglia sarebbe risultata superiore e l’aggiudicazione sarebbe spettata alla ricorrente.
Dopo l’esito negativo dell’istanza di correzione delle operazioni di gara, la società impugna l’aggiudicazione e i verbali davanti al TAR, chiedendo l’annullamento, l’inefficacia del contratto o, in via subordinata, il risarcimento per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di rito. Quanto alla tardività, osserva che l’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., come novellato dal d.lgs. n. 36/2023, àncora il dies a quo alla ricezione della comunicazione di cui all’art. 90 del Codice o alla messa a disposizione degli atti ex art. 36, commi 1 e 2. Il ricorso, notificato dopo la comunicazione dell’aggiudicazione, è dunque tempestivo; i verbali sono meri atti endoprocedimentali, non autonomamente lesivi.
Infondata è anche l’eccezione di carenza di interesse. La prova di resistenza è dimostrata dalla simulazione di calcolo prodotta su 288 offerte effettive, come confermato dall’istruttoria. Il dato di 289 offerte risultante dal verbale non è decisivo: la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. copre solo il contenuto estrinseco del documento, non la correttezza dell’attività amministrativa. Né vale il principio di invarianza: esso impedisce la variazione della platea dei concorrenti, non la corretta determinazione della soglia, la cui errata applicazione resta sottoponibile a sindacato, in linea con gli artt. 24 e 113 Cost.
Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa dal d.lgs. n. 163/2006 all’art. 121 d.P.R. n. 207/2010, all’art. 97 d.lgs. n. 50/2016 come novellato nel 2019, fino al Metodo A. La clausola di accantonamento delle offerte di eguale valore è identica e impone il blocco unitario, principio “di diritto vivente” fissato dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2017.
Il Collegio prende espressamente le distanze dalla diversa esegesi del C.G.A.R.S. n. 234 del 2026, che aveva aderito al criterio assoluto. L’argomento letterale fondato sulla parola “distintamente” isola una sola proposizione della norma, riferita al calcolo delle medie e non alla formazione delle ali. La discontinuità normativa invocata non sussiste, poiché la clausola di accantonamento è presente sin dal 2010.
Nessun rilievo assumono, infine, le schede informative della piattaforma telematica: non allegate alla lex specialis, prive di imputabilità alla stazione appaltante e inidonee a integrare o modificare il bando. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e degli atti di gara, obbligo di rinnovare il calcolo della soglia e salvezza dei successivi atti. Spese compensate.
Nota della Redazione
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