Occupazione illegittima: la cessione delle aree non si presume e l’acquisto sanante ex art. 42-bis resta doveroso (TAR Lazio n. 12781 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta della pubblica amministrazione che occupi illegittimamente un fondo privato, in qualsiasi forma si manifesti, non determina l’acquisizione della proprietà in capo all’ente, configurando un illecito permanente ai sensi dell’art. 2043 c.c. L’illecito cessa solo con la restituzione del bene, un accordo transattivo, la rinuncia abdicativa del proprietario, la compiuta usucapione o l’adozione di un provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. L’onere di provare l’avvenuto trasferimento della proprietà delle aree, mediante cessione o transazione, grava sull’amministrazione che ne invochi l’esistenza. In assenza di tale prova, l’occupazione è illegittima e l’ente è tenuto ad attivarsi per l’acquisizione sanante e a corrispondere l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale.
Il Fatto
Una società proprietaria di un’area nel Comune di Montalto di Castro ha subito l’occupazione d’urgenza di parte dei propri terreni, poi irreversibilmente trasformati per la realizzazione di un parcheggio e di una strada di collegamento. Nonostante le diffide, il Comune non ha mai adottato un formale provvedimento di esproprio. La società ha quindi agito in giudizio per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione e la condanna dell’ente a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, sull’acquisizione dei terreni e sul pagamento dell’indennizzo. Il Comune non si è costituito, limitandosi a depositare una relazione in cui ha sostenuto che le aree sarebbero state cedute al patrimonio comunale sin dal 1990, in forza di un atto di presa in carico di opere di urbanizzazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda della società. Ha osservato come la tesi del Comune, basata su un atto del 1990, fosse inattendibile: l’ente non ha prodotto l’atto di transazione definitivo e non ha trascritto il trasferimento, ed è comunque illogico che abbia avviato una procedura di occupazione d’urgenza nel 2002 per aree che asseriva già proprie. Inoltre, la provenienza della proprietà della ricorrente risultava da atti di compravendita successivi e trascritti.
Il Collegio ha richiamato i principi dell’Adunanza plenaria n. 2/2016 del Consiglio di Stato, ribadendo che l’occupazione illegittima non può produrre effetti acquisitivi in favore della pubblica amministrazione. Ha quindi riconosciuto il carattere permanente dell’illecito e il diritto della società a ottenere un provvedimento che definisca la questione, anche tramite l’acquisto sanante disciplinato dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. La dichiarazione di pubblica utilità e la realizzazione dell’opera pubblica non costituiscono un impedimento alla restituzione dell’area illegittimamente occupata.
Il Tribunale ha infine sancito la natura esclusiva della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda, in quanto finalizzata all’adozione di un provvedimento amministrativo e al riconoscimento dell’indennizzo. Ha pertanto condannato il Comune ad attivarsi, determinando l’indennizzo nell’ambito della stessa valutazione che precederà l’acquisizione. Ha inoltre rilevato che anche i terreni non direttamente occupati ma divenuti inutilizzabili per effetto dell’occupazione delle particelle limitrofe devono formare oggetto di acquisizione sanante.
Nota della Redazione
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