Payback dispositivi medici: effetto satisfattivo del versamento e improcedibilità (TAR Lazio n. 12779 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di payback sui dispositivi medici, il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, ha natura satisfattiva dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, con conseguente preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. Tale versamento, ancorché non ricorrano gli adempimenti comunicativi posti dalla norma a carico delle Regioni e Province autonome ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere ex lege, determina comunque l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. La dichiarazione della parte ricorrente di aver provveduto al versamento costituisce presupposto sufficiente per la definizione in rito della controversia, con assorbimento delle questioni di merito.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione Piemonte ha approvato l’elenco delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, nonché gli atti statali presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione dello sforamento e di adozione delle linee guida. La ricorrente ha dedotto sia vizi di legittimità costituzionale delle norme primarie sia vizi propri dei provvedimenti impugnati.
Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha introdotto una disciplina transitoria per il quadriennio 2015-2018, prevedendo l’assolvimento degli obblighi di payback con il versamento del 25 per cento degli importi e la preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la portata della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025. La norma, nel fissare la quota ridotta del 25 per cento, ha contestualmente stabilito che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa agli anni 2015-2018, individuando nelle comunicazioni delle Regioni alla segreteria del TAR Lazio il presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Avendo la ricorrente documentato, con memoria depositata, l’avvenuto versamento della quota del 25 per cento in favore della Regione intimata, il Collegio ha ritenuto che nella fattispecie non ricorressero gli adempimenti comunicativi che la novella ha posto a carico delle Regioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex lege nei giudizi pendenti.
Tuttavia, la dichiarazione versata in atti dalla parte ricorrente non è rimasta priva di effetti: essa determina, piuttosto, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’effetto satisfattivo del versamento rende infatti palese la mancanza di un interesse attuale alla definizione del giudizio, essendo venuta meno la lesione concretamente prospettata con l’impugnazione.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione di merito e integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
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Nota della Redazione
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