Responsabilità del liquidatore e revocatoria ordinaria: l’anteriorità del credito va valutata alla sua insorgenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 412 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del liquidatore di società per i danni cagionati alla società dall’esercizio della sua attività ha natura contrattuale. La società, o il curatore in caso di azione ex art. 146 l. fall., deve allegare le violazioni compiute dal liquidatore ai suoi doveri e provare il danno e il nesso di causalità; spetta al liquidatore dimostrare di aver svolto la propria attività con la professionalità e diligenza richieste, osservando i criteri di liquidazione fissati dall’assemblea o dal tribunale o dalla legge (art. 2487 e 2489 cod. civ.). La mera operazione contabile di rettifica dei valori iscritti all’attivo non esonera il liquidatore da tale onere. In tema di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo del debitore deve essere verificato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso, non a quello del suo accertamento giudiziale.

Il Fatto

Il fallimento di una società in liquidazione conveniva in giudizio l’ex amministratore unico e liquidatore, proponendo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 146 l. fall., sia l’azione sociale di responsabilità sia l’azione di responsabilità dei creditori sociali. La curatela evocava in giudizio anche i figli del liquidatore, chiedendo dichiararsi l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., di una donazione di immobili a loro favore. Il Tribunale accoglieva le domande; la Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, confermava la responsabilità del liquidatore per la vendita di rimanenze di magazzino sottocosto e la successiva rottamazione senza ricavo, rideterminando il danno, e dichiarava inefficace la donazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, ha in primo luogo escluso l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione dell’azione dei creditori sociali, ritenendo la statuizione della Corte territoriale correttamente motivata sul difetto di interesse. Ha invece dichiarato inammissibile il motivo con cui i ricorrenti lamentavano la mancata considerazione dell’eccezione di prescrizione relativa all’azione sociale, non avendo formato oggetto di uno specifico motivo di appello.

Nel merito, la Corte ha affermato che la responsabilità del liquidatore ha natura contrattuale in virtù del rinvio operato dall’art. 2489, comma 2, cod. civ. alle norme sulla responsabilità degli amministratori. Ne consegue che, mentre la procedura deve allegare l’inadempimento e provare il danno, è onere del liquidatore dimostrare di aver agito con la professionalità e diligenza richieste, osservando i criteri di liquidazione ricevuti. La Corte ha precisato che l’attività del liquidatore non è soggetta alla business judgment rule, ma alle prescrizioni degli artt. 2487 e 2489 cod. civ., come chiarito dalle Sezioni Unite n. 9100 del 2015.

Quanto al danno, la Corte ha ritenuto che la dismissione di beni a valore incongruo o azzerato sia di per sé pregiudizievole per il patrimonio sociale, rendendo superflua un’ulteriore prova specifica. La quantificazione operata dalla Corte territoriale sulla base delle scritture contabili è stata ritenuta un accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.

Sull’azione revocatoria, la Corte ha confermato che il requisito dell’anteriorità del credito va verificato al momento della sua insorgenza, coincidente con il compimento dell’atto di mala gestio, e non con il successivo accertamento giudiziale. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo relativo alla capienza del patrimonio del debitore, trattandosi di una sollecitazione a una rilettura degli accertamenti in fatto del giudice di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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