La transazione conservativa su titolo nullo è sempre nulla, non annullabile (Cass. civ. Sez. 3 n. 405 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra transazione novativa e transazione conservativa è dirimente ai fini dell’applicazione dell’art. 1972 c.c.. La transazione novativa, che interviene su un titolo nullo, è sanzionata con la nullità solo se relativa a un contratto illecito per illiceità della causa o del motivo comune; negli altri casi è invece annullabile, ma il vizio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ignorava la causa di invalidità. La transazione conservativa, che riguarda l’esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, anche se le parti ne abbiano trattato, perché regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo.
Il Fatto
L’ASL Salerno proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno, che le aveva ingiunto il pagamento di una somma in favore della società creditrice, poi dichiarata fallita e successivamente intervenuta nel giudizio la cessionaria del credito. L’opposizione, accolta solo parzialmente in primo grado, era rigettata dalla Corte d’appello di Salerno, che riteneva la natura transattiva della scrittura privata del 4 marzo 2008, avente ad oggetto la cessione di crediti e il piano di rientro dell’esposizione debitoria, tale da superare ogni necessità di rilievo d’ufficio della nullità della transazione per asserita insussistenza di contratti scritti di fornitura.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, preliminarmente, dichiara tempestivo il ricorso, applicando il principio per cui la proroga di cui all’art. 155, comma 5, c.p.c. si applica anche ai termini la cui scadenza nel giorno di sabato si verifichi in applicazione del quarto comma della stessa disposizione, con conseguente proroga al lunedì successivo.
Nel merito, la Corte accoglie il ricorso, ritenendo fondato l’unico motivo con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1972, 2697 c.c. e 115 c.p.c.. La Corte d’appello, applicando direttamente l’art. 1972 c.c. alla transazione in esame, si è posta in contrasto con la consolidata giurisprudenza che distingue tra transazione novativa e conservativa.
La Corte chiarisce che la differenza risiede nel fatto che nella transazione novativa l’accordo deve disciplinare per intero il nuovo rapporto negoziale, caratterizzato dall’animus novandi e dall’aliquid novi, mentre la transazione conservativa regola l’esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, senza sostituirlo. Nel caso di specie, la Corte avrebbe dovuto verificare se il piano di rientro configurasse una bilaterale riduzione delle opposte pretese ovvero esprimesse una volontà novativa, non potendosi accedere a un’applicazione automatica dell’art. 1372 c.c..
Non emergendo tale scrutinio, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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