Equiparazione del servizio civile nazionale a quello universale ai fini della riserva del 15% nei concorsi pubblici (TAR Lazio n. 12408 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio civile nazionale, svolto senza demerito ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, è equiparabile al servizio civile universale ai fini del diritto alla riserva del 15% dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle pubbliche amministrazioni. Tale equiparazione discende dall’articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dall’art. 4, comma 4, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, che ha natura interpretativa. Ne consegue l’illegittimità degli atti concorsuali che limitino il beneficio ai soli operatori del servizio civile universale, con obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la posizione del candidato che abbia dichiarato il predetto titolo di riserva.

Il Fatto

Il ricorrente, partecipante al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria per la classe di concorso A041, indetto con D.D. n. 3059/2024, veniva escluso dalla graduatoria di merito nella parte in cui non era stato incluso quale candidato vincitore con diritto alla riserva del 15% dei posti. L’Amministrazione, nella nota di riscontro, comunicava che il titolo di riserva dichiarato era relativo al servizio civile svolto dal marzo 2018 al marzo 2019 e non al servizio civile universale di cui all’art. 1, comma 9-bis, del D.L. n. 44/2023. Il ricorrente impugnava la graduatoria, la nota di riscontro e gli atti presupposti, deducendo la violazione dell’art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 40/2017 e il contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, delibando congiuntamente i motivi in quanto connessi. In primo luogo, ha rilevato che il ricorrente aveva svolto il servizio civile in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40/2017 e che l’attestato prodotto recava testualmente la denominazione “civile universale”.

Il Collegio ha poi richiamato, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., i propri precedenti sulla questione, affermando l’equiparabilità del servizio civile nazionale al servizio civile universale, in forza degli artt. 1, comma 1, e 26, comma 1, del D.Lgs. n. 40/2017. Tale equiparazione è stata riconosciuta anche dall’art. 4, comma 4, del D.L. 25/2025, che ha espressamente inserito nell’art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 40/2017 l’inciso “ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64”.

Il Tribunale ha qualificato il suddetto intervento normativo come di natura interpretativa, non lasciando spazio a dubbi circa l’identità delle due posizioni e circa l’applicabilità della riserva anche a chi abbia svolto senza demerito il servizio civile nazionale. Ha quindi ritenuto illegittima l’applicazione del beneficio ai soli operatori del servizio civile universale, come operata dall’Amministrazione negli atti concorsuali impugnati.

In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha posto a carico dell’Amministrazione l’onere di procedere al riesame della posizione del ricorrente, tenendo conto del titolo di riserva dichiarato e di ogni consequenziale determinazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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