Soccorso istruttorio e giusto procedimento nel diniego di permesso di costruire (Cons. Stato n. 6099 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire fondato su una molteplicità di difformità progettuali non può essere adottato senza che l’amministrazione abbia previamente attivato il soccorso istruttorio e promosso il confronto dialettico con l’istante. Le regole del giusto procedimento, di cui all’art. 6 della legge n. 241 del 1990, impongono all’ente locale un approfondimento istruttorio adeguato alla consistenza delle contestazioni e non si ritengono compiutamente adempiute con le sole richieste di integrazione documentale. Il silenzio-assenso non si forma quando l’istanza sia incompleta o quando l’intervento ricada in area vincolata, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001 nel testo ratione temporis applicabile. Annullato l’atto, l’amministrazione deve riesercitare il potere nel rispetto dei principi affermati.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile ricadente in zona B del PRG presentava al Comune istanza di permesso di costruire per un nuovo fabbricato a destinazione commerciale e direzionale. Ottenuta l’autorizzazione paesaggistica, l’istante trasmetteva la documentazione integrativa richiesta e diffidava poi l’ente al rilascio del titolo.
Il Comune comunicava i motivi ostativi, articolati su una pluralità di rilievi progettuali, e quindi notificava il diniego, motivato anche sulla ritenuta vigenza del regolamento edilizio del 2013 in luogo di quello del 2019. Il TAR Campania respingeva il ricorso, escludendo la formazione del silenzio-assenso e ritenendo esercitata la discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Il proprietario ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria la censura sulla formazione del silenzio-assenso. La doglianza è respinta: la documentazione prodotta a corredo dell’istanza non consentiva di ritenerla completa e dunque di reputare formato il titolo per silentium.
A ciò si aggiunge un rilievo ulteriore. Poiché il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica dimostra che l’immobile è situato in area vincolata, opera l’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo vigente al momento della domanda e dello svolgimento dell’azione amministrativa, che esclude la formazione del silenzio-assenso.
È invece accolto il motivo relativo alla violazione del giusto procedimento e del dovere di soccorso istruttorio. La molteplicità delle difformità contestate avrebbe imposto, per la sua consistenza, un maggiore approfondimento istruttorio e l’attivazione del soccorso istruttorio previsto dall’art. 6 della legge n. 241 del 1990, corollario del principio eurounitario di buona amministrazione.
La Corte precisa che tali regole non possono ritenersi adempiute con le sole richieste di integrazione documentale rivolte all’interessato. In giudizio è emerso che le circostanze ostative avrebbero dovuto costituire oggetto di confronto dialettico tra l’istante e l’amministrazione procedente.
Le ulteriori doglianze restano assorbite. Annullato l’atto impugnato in riforma della sentenza di primo grado, l’amministrazione dovrà riesercitare il potere nel rispetto dei principi affermati. Le spese di entrambi i gradi sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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