Il verbale d’intesa non vincola la Regione alla concessione del contributo (TAR Calabria n. 918 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all’erogazione di contributi, l’autovincolo derivante dall’avviso pubblico e dai criteri di valutazione in esso stabiliti vincola l’amministrazione procedente all’osservanza della lex specialis. Un verbale d’intesa bilaterale sottoscritto con uno dei partecipanti non è idoneo a derogare all’avviso pubblico, non integra un accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. n. 241 del 1990 preordinato all’erogazione del finanziamento e non può far sorgere in capo alla Regione alcun obbligo di concessione. Solo la graduatoria definitiva, adottata all’esito dell’istruttoria della Commissione nel rispetto dell’avviso, individua validamente i beneficiari. Il verbale d’intesa non costituisce causa di illegittimità del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, né fonda una pretesa risarcitoria.

Il Fatto

La Regione aveva indetto un avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il Comune ricorrente aveva presentato domanda ed era stato inserito tra quelle ammissibili. La graduatoria provvisoria non lo annoverava tra i soggetti finanziabili per insufficienza di risorse; la graduatoria definitiva, approvata con decreto dirigenziale n. 14118 del 21 dicembre 2020, confermava la non finanziabilità dell’intervento.

Il Comune impugnava l’atto, deducendo il contrasto con un verbale d’intesa intervenuto con la Regione in epoca antecedente al completamento dell’istruttoria, dal quale assumeva derivare l’obbligo di finanziare il proprio progetto. Chiedeva anche il risarcimento del danno. La Regione eccepiva l’inammissibilità per mancata impugnazione della graduatoria provvisoria, prospettando il carattere meramente confermativo dell’atto definitivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare, affermando l’ammissibilità del ricorso. La lesione lamentata si è cristallizzata solo con la graduatoria definitiva. La preventiva approvazione di una graduatoria qualificata come provvisoria, e destinata a possibili modifiche a seguito delle istanze di riesame, costituisce momento endoprocedimentale non immediatamente lesivo, rispetto al quale il ricorrente non aveva l’onere di impugnazione autonoma.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro vincolante della procedura. Una volta indetta la procedura concorrenziale, è sorto per l’amministrazione un autovincolo al rispetto delle regole dell’avviso pubblico, in particolare delle disposizioni che disciplinano l’istruttoria delle domande e i criteri di valutazione. Solo seguendo tali previsioni, e solo in sede di approvazione della graduatoria definitiva, possono individuarsi in modo legittimo e vincolante i beneficiari dei contributi.

La Regione non può dunque vincolarsi a concedere il finanziamento con un atto bilaterale sottoscritto con uno dei partecipanti. La rimozione dell’autovincolo non può conseguire alla stipula di un’intesa, richiedendo quanto meno un’eventuale determinazione regionale in autotutela di carattere generale, nella specie non adottata. In assenza di essa, e nella perdurante efficacia dell’autovincolo, il verbale d’intesa rappresenta un’anomalia procedimentale, inidonea a incidere sulle modalità di individuazione dei progetti da finanziare, e non è qualificabile come accordo ex art. 15 l. n. 241 del 1990. Esso non può derogare all’avviso, né costituire causa di illegittimità del provvedimento finale, che risulta coerente con l’esito dell’attività valutativa della Commissione e immune da censure.

Le censure sono pertanto dichiarate infondate. Cade anche la domanda risarcitoria, ancorata alla presupposta illegittimità dell’atto. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie e della natura pubblica di entrambi i contendenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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