Ottemperanza alla sentenza sul diritto alla Carta del Docente e commissario ad (TAR Lombardia n. 132 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente alla Carta elettronica del Docente. Il ricorso è fondato quando il titolo esecutivo sia passato in giudicato e sia decorso, senza esecuzione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 per le amministrazioni dello Stato. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il TAR condanna la resistente a dare completa esecuzione nel termine prefissato e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il commissario, scelto in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto a percepire la Carta elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, nella misura di € 500,00 per ogni annualità, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la Carta o altro equipollente.
La sentenza, notificata ai fini dell’esecuzione, non è stata appellata ed è passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’Amministrazione al rilascio e all’accredito, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato la domanda muovendo dalla verifica delle condizioni di ammissibilità dell’ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Il Collegio ha richiamato l’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro quel termine, e ha ritenuto integrate le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dalla stessa disposizione.
Non essendo contestato che il Ministero non abbia dato alcuna esecuzione, il ricorso è stato accolto. L’Amministrazione è stata condannata a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione.
Per il caso di persistente inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri commissariali a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente. Il commissario provvede entro novanta giorni, potendo ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, al pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, legge n. 669 del 1996.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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