Risarcibilità del danno da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa elettorale: concorso del danneggiato ex art. 1227 cod. civ. (TAR Basilicata n. 184 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra gli estremi della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., l’illegittimo rifiuto dell’Ufficio centrale regionale di rettificare l’atto di proclamazione degli eletti, successivamente annullato dal giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 30, terzo comma, cod. proc. amm. e dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., non sono risarcibili i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche mediante l’esperimento degli strumenti di tutela previsti, quale la proposizione del ricorso incidentale nel giudizio promosso dall’antagonista. Il danno da perdita di chance e la perdita delle indennità di carica sono risarcibili previa prova della loro sussistenza, mentre il danno all’immagine, quale danno-conseguenza, non può ritenersi in re ipsa, necessitando di rigorosa prova.

Il Fatto

Il ricorrente, proclamato eletto alla carica di Consigliere regionale, era stato sostituito a seguito dell’accoglimento del ricorso proposto dalla prima dei non eletti, che lamentava l’erronea attribuzione di preferenze. Dopo la sostituzione, l’interessato aveva ottenuto dall’Ufficio centrale circoscrizionale la rettifica degli errori di trascrizione delle preferenze, ma l’Ufficio centrale regionale aveva respinto l’istanza di conseguenziale modifica dell’atto di proclamazione. Tale provvedimento, annullato dal Consiglio di Stato, aveva determinato la riacquisizione della carica solo a distanza di oltre due anni.

Il ricorrente aveva quindi proposto domanda di risarcimento del danno per il periodo di preclusione dall’esercizio della carica, domanda rigettata in primo grado e rimessa dinanzi al Tribunale a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dal Consiglio di Stato per il mancato contraddittorio nei confronti della controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente respinto le eccezioni di rito, affermando la legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, quale articolazione dello Stato, cui sono imputabili le condotte degli Uffici centrali operanti nel procedimento elettorale ai sensi della legge n. 108/1968. Ha inoltre escluso l’inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia, precisando che la rinuncia aveva riguardato le domande risarcitorie proposte in precedenti giudizi e non l’azione, con conseguente possibilità di riproposizione.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto acclarata l’illegittimità delle due condotte, risultante dalla rettifica del 2020 e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 9970/2022, e ha proceduto all’accertamento del nesso eziologico. In relazione alla prima serie causale, ha escluso la risarcibilità dei danni per il periodo dal 27/1/2020 al 2/9/2020, in applicazione dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., ravvisando la colpevole omissione del ricorrente, che non aveva proposto ricorso incidentale nel giudizio promosso dall’antagonista, pur potendo far valere in quella sede gli errori poi acclarati.

Quanto alla seconda serie causale, ha riconosciuto l’idoneità del provvedimento dell’Ufficio centrale regionale a ritardare la riacquisizione della carica dal 2/9/2020 al 29/11/2022, e ha configurato la colpa dell’Amministrazione per violazione dei canoni di imparzialità e buona amministrazione, non ricorrendo alcuna ipotesi di errore scusabile. Ha quindi accolto la domanda limitatamente a tale periodo, riconoscendo il danno da perdita delle indennità di carica e di funzione e il danno da perdita di chance, quantificato in via equitativa, escludendo la risarcibilità del danno all’immagine per difetto di prova del danno-conseguenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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