Art. 670 c.c. Legato di prestazioni periodiche
Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.
Si può tuttavia esigere all’inizio del termine il legato a titolo di alimenti.
Funzione della norma
L’art. 670 c.c. disciplina il legato avente ad oggetto una prestazione da eseguirsi a scadenze periodiche. La sua ratio è regolare, in chiave successoria, il rapporto tra attribuzione a titolo particolare, maturazione progressiva delle singole rate ed esigibilità nel tempo.
La distinzione dall’onere assistenziale assimilato al vitalizio alimentare
L’onere testamentario di contenuto assistenziale è assimilabile, per funzione e struttura, al vitalizio alimentare: la qualificazione dipende dalla causa concreta di sostegno continuativo, non dal solo fatto che l’erogazione avvenga periodicamente. Ne segue che il legato di prestazioni periodiche ex art. 670 c.c. resta figura distinta quando il testatore ha fissato una prestazione periodica in sé, non necessariamente commisurata allo stato di bisogno, mentre il profilo alimentare o di mantenimento emerge se la disposizione è finalizzata a soddisfare esigenze assistenziali personali del beneficiario.
La distinzione dal legato di rendita e dal godimento dei frutti
Il criterio distintivo rispetto al legato di rendita si fonda sulla determinabilità dell’oggetto e sulla fungibilità della prestazione: se la clausola testamentaria attribuisce una somma o cose fungibili a cadenza periodica, l’art. 670 c.c. è il referente naturale; se invece la disposizione riguarda “tutti i frutti” o utilità non agevolmente predeterminabili, la qualificazione si orienta verso il godimento dei frutti o la rendita, secondo la volontà complessiva del testatore.
«Il legato avente a oggetto le “rendite della proprietà calabrese” a favore della sorella non costituiva un legato di usufrutto, ma neppure un legato di prestazioni periodiche ex art. 670 c.c. Il legato di prestazioni periodiche, secondo la previsione dell’art. 670 c.c., si riferisce a legato avente a oggetto somma di denaro o altre cose fungibili da prestarsi in termini periodici, mentre nella fattispecie la volontà testamentaria era di attribuire alla legataria tutti i frutti delle varie proprietà calabresi, di ammontare non agevolmente determinabile e delle quali la legataria poteva godere. La rendita vitalizia, che può essere costituita anche per testamento secondo la previsione dell’art. 1872, comma 2, c.c., comporta un rapporto obbligatorio che ha per oggetto la prestazione periodica di una determinata somma di denaro o di cose fungibili, la cui durata è collegata a un termine incerto. Nella fattispecie non vi era, nella clausola testamentaria, alcun elemento indicante la volontà di porre a carico dell’erede universale l’obbligo di versare alla legataria una somma determinata: la previsione era, testualmente, che la sorella “goda delle rendite della proprietà calabrese”, manifestando così la volontà della testatrice di attribuire alla sorella il diritto di godere di tutti i frutti – le rendite – degli immobili calabresi, senza però attribuirle il potere di disporre degli immobili.» (Cass. 9393/2025)
Questa linea è coerente con la giurisprudenza di merito che insiste sul dato letterale e funzionale della scheda: formule come “ogni mese”, “annualmente”, “vita natural durante”, “fino a quando” o il riferimento a un importo fisso orientano verso il legato periodico; formule che rinviano ai frutti, al godimento o a un capitale produttivo possono invece spostare la qualificazione altrove.
L’irrilevanza delle questioni fiscali sulla esigibilità del legato
L’erede non può sospendere unilateralmente l’erogazione del legato invocando questioni di liquidazione delle imposte successorie: tali questioni non incidono, di per sé, sulla debenza del lascito e sulla sua esigibilità nei confronti dell’onerato (Trib. Roma 715/2024).
L’azione del singolo coerede del legatario defunto
In presenza di più eredi del legatario defunto, il singolo coerede può agire per la riscossione del credito ereditario senza necessità di litisconsorzio necessario con tutti gli altri coeredi, perché l’azione di recupero del credito è ritenuta utile alla comunione ereditaria nel suo complesso (Trib. Palermo 315/2025).
Errori frequenti
- Qualificare come legato di prestazioni periodiche ogni attribuzione erogata con cadenza regolare. Occorre verificare se l’oggetto sia una somma o cosa fungibile determinata, oppure il godimento di frutti non agevolmente predeterminabili, che orienta verso una diversa qualificazione.
- Ritenere che l’erede possa legittimamente sospendere l’erogazione del legato per questioni di liquidazione delle imposte successorie. Tali questioni non incidono sulla debenza e sull’esigibilità del legato.
- Richiedere il litisconsorzio di tutti i coeredi del legatario defunto per l’azione di recupero del credito. Il singolo coerede può agire autonomamente, trattandosi di azione utile alla comunione ereditaria nel suo complesso.
Cosa fare
Va qualificata con attenzione la disposizione periodica, verificando se abbia ad oggetto una somma o cosa fungibile determinata (legato ex art. 670 c.c.) oppure il godimento di frutti non agevolmente predeterminabili (rendita o godimento di frutti).
Va verificato se la prestazione periodica risponda a una funzione assistenziale continuativa, elemento che ne giustifica l’assimilazione al vitalizio alimentare anziché al legato di prestazioni periodiche in senso stretto.
Va contestata l’eventuale sospensione dell’erogazione del legato motivata con questioni fiscali, non incidenti sulla sua esigibilità.