Art. 676 c.c. Effetti dell’accrescimento

L’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l’accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Funzione della norma

L’art. 676 c.c. disciplina gli effetti dell’accrescimento una volta che i suoi presupposti siano già stati accertati: non stabilisce quando operi l’accrescimento tra coeredi o tra collegatari, ma che cosa accade quando la quota vacante o la porzione vacante si espande a favore degli altri chiamati congiuntamente.

La ratio della norma è dare stabilità all’effetto espansivo della chiamata congiuntiva, evitando che la porzione non acquistata resti sospesa tra una presunta nuova delazione e una nuova manifestazione di volontà del beneficiario. Vanno quindi tenuti distinti i presupposti dell’accrescimento — che rinviano agli artt. 674 e 675 c.c. — dagli effetti dell’accrescimento disciplinati da questa norma, e vanno altresì distinti questi ultimi dalla mancanza di accrescimento, che segue la diversa disciplina dell’art. 677 c.c.

L’acquisto di diritto

L’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto, senza necessità di un’ulteriore accettazione da parte del coerede o legatario beneficiario riferita specificamente alla porzione accresciuta: l’espansione della quota si verifica automaticamente al ricorrere dei presupposti, quale effetto naturale della chiamata congiuntiva.

Il subentro negli obblighi, con esclusione degli obblighi personali

I coeredi o i legatari beneficiari dell’accrescimento subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale: la porzione accresciuta non è quindi acquisita libera da ogni peso, ma segue il regime di oneri e obbligazioni già gravanti sulla quota originaria, con la sola eccezione degli obblighi che, per loro natura, presuppongono l’identità del soggetto originariamente designato.

Errori frequenti

  • Ritenere necessaria un’accettazione autonoma per l’acquisto della porzione accresciuta. L’acquisto per accrescimento opera di diritto.
  • Considerare la porzione accresciuta libera da ogni onere. Il beneficiario subentra negli obblighi gravanti sulla quota, salvo quelli di carattere personale.

Cosa fare

Va verificato, prima di applicare l’art. 676 c.c., che i presupposti dell’accrescimento ex artt. 674 o 675 c.c. siano effettivamente accertati.

Va individuata la natura degli obblighi gravanti sulla quota o porzione mancante, per stabilire se il beneficiario dell’accrescimento ne risponda o se, trattandosi di obblighi personali, questi si estinguano.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *