Art. 669 c.c. Frutti della cosa legata
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.
Se la cosa appartiene all’onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
Funzione della norma
L’art. 669 c.c. disciplina la spettanza dei frutti della cosa legata e serve a stabilire da quando il legatario possa pretendere i frutti naturali e i frutti civili della cosa legata, tenendo distinto l’acquisto del legato dalla consegna della cosa, dal possesso e dal godimento del bene da parte dell’onerato o dell’erede onerato (art. 649 c.c.).
La norma riguarda soprattutto il legato di cosa determinata produttiva di utilità, in particolare il legato immobiliare e, nei limiti di compatibilità, il legato mobiliare fruttifero, il legato di somma quanto agli interessi, e il legato di credito quanto agli interessi o ad altre utilità periodiche del rapporto, mentre resta distinta dal legato di genere e dal legato di prestazioni periodiche come figura autonoma.
La cosa fruttifera appartenente al testatore: decorrenza dall’apertura della successione
«Ai sensi dell’art. 669 c.c., avendo il legato ad oggetto una cosa fruttifera di proprietà del testatore, i frutti sono dovuti al legatario dall’apertura della successione: poiché il legatario acquista la proprietà del bene, ai sensi dell’art. 649 c.c., fin dal momento dell’apertura della successione, con la medesima decorrenza sono a lui dovute le somme corrispondenti alla fruttificazione dell’immobile, in caso di sua ritardata od omessa consegna (Cass. 25155/2010).» (Trib. Imperia 31/2025)
Il limite del possesso in buona fede
Nel caso esaminato dal Tribunale di Imperia, tuttavia, non è stata riconosciuta alcuna indennità al legatario, in quanto i possessori dell’immobile erano tutti possessori in buona fede, avendo ereditato l’appartamento sulla base di un testamento anteriore, senza sapere con certezza dell’esistenza di successive schede testamentarie che istituivano legataria dell’immobile un’altra persona.
«Il principio della presunzione di buona fede ha portata generale, non limitandosi al solo istituto del possesso in relazione al quale è enunciato (Cass. 8258/1997; Cass. 6648/2000). Poiché l’art. 535 c.c. stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce per la rivendicazione di un bene ereditario non può pretendere da chi lo possiede in buona fede, avendolo ereditato sulla base di un testamento, il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti nei limiti stabiliti dall’art. 1148 c.c. (Cass. 23111/2021).» (Trib. Imperia 31/2025)
La cosa dell’onerato, di un terzo, o determinata per genere
Se la cosa legata appartiene all’onerato o a un terzo, oppure si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo diversa disposizione del testatore: in queste ipotesi, non essendovi acquisto reale immediato del bene fruttifero, la decorrenza dei frutti è posticipata rispetto alla semplice apertura della successione.
La nozione di frutti della cosa legata
Per frutti della cosa legata devono intendersi i frutti naturali e i frutti civili del bene: a seconda dell’oggetto del legato, i prodotti ordinari del fondo, i canoni di locazione, gli interessi, le rendite e altre utilità periodiche. Vanno tenuti distinti sia dalle accessioni e dalle pertinenze, che seguono la diversa disciplina dell’estensione oggettiva della cosa (art. 667 c.c.), sia dagli oneri inerenti alla cosa (art. 668 c.c.), sia dalle spese necessarie per la produzione o la percezione dei frutti.
Errori frequenti
- Ritenere sempre dovuti i frutti dal momento dell’apertura della successione. Ciò vale solo per la cosa fruttifera già appartenente al testatore; negli altri casi (cosa dell’onerato o di un terzo, cosa di genere) la decorrenza è posticipata alla domanda giudiziale o alla promessa.
- Pretendere il risarcimento del danno, oltre ai frutti, nei confronti del possessore in buona fede del bene legato. Nei confronti del possessore in buona fede è dovuta solo la restituzione dei frutti indebitamente percepiti nei limiti dell’art. 1148 c.c., non il risarcimento del danno.
- Confondere i frutti della cosa legata con le accessioni o con gli oneri inerenti al bene. Si tratta di profili distinti, disciplinati da norme diverse.
Cosa fare
Va verificata la titolarità della cosa legata al momento della morte del testatore, per individuare il corretto dies a quo di decorrenza dei frutti (apertura della successione, oppure domanda giudiziale o promessa).
Va accertata la buona o mala fede del possessore del bene legato, elemento decisivo per stabilire l’estensione della pretesa restitutoria del legatario (solo frutti indebitamente percepiti, oppure anche risarcimento del danno).