Art. 677 c.c. Mancanza di accrescimento
Se non ha luogo l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato.
Gli eredi legittimi e l’onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull’erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell’onere.
Funzione della norma
L’art. 677 c.c. disciplina la mancanza di accrescimento e regola la sorte della quota vacante o della porzione vacante quando l’accrescimento non opera, senza stabilire i presupposti dell’accrescimento stesso, ma intervenendo solo dopo il loro difetto o dopo l’emersione di una volontà contraria del testatore.
La funzione della norma è strettamente residuale rispetto agli artt. 674, 675 e 676 c.c.: va prima verificato se vi sia sostituzione testamentaria, poi se operi la rappresentazione, poi se ricorrano i presupposti dell’accrescimento tra coeredi o dell’accrescimento tra collegatari. Solo se tali meccanismi non operano, trova spazio l’art. 677 c.c., che evita che la quota o la porzione resti senza destinazione.
Devoluzione della porzione dell’erede mancante e del legatario mancante
Se non ha luogo l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi secondo le regole della successione legittima, mentre la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato, cioè del soggetto tenuto alla prestazione del legato: la quota liberata dal mancato acquisto rientra così, rispettivamente, nel meccanismo della successione ab intestato o nel patrimonio di chi era gravato dal peso testamentario.
Il subentro negli obblighi
Gli eredi legittimi e l’onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull’erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale: la regola ricalca, sul piano degli effetti, quella già prevista dall’art. 676 c.c. per l’ipotesi di accrescimento, applicandola simmetricamente al caso in cui l’accrescimento non operi.
L’estensione alla risoluzione per inadempimento dell’onere
Le disposizioni sulla mancanza di accrescimento si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell’onere: anche in questa ipotesi, la porzione che si libera segue le medesime regole di devoluzione previste per la mancanza di accrescimento.
Il limite applicativo: la successione mortis causa, non la successione tra enti pubblici
«L’ambulatorietà del modus è desumibile dagli artt. 676 e 677 c.c. Il primo dispone, al secondo comma, che i coeredi o legatari a favore dei quali si verifica l’accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante, salvo si tratti di obblighi di carattere personale. Il secondo prevede che gli eredi legittimi e l’onerato subentrano negli obblighi che gravano sull’erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale, e che le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell’onere. Queste disposizioni, tuttavia, sono tanto inestensibili in via interpretativa quanto inapplicabili analogicamente. Tutte interne alla successione mortis causa, esse presuppongono la mancanza (per rinuncia o altra causa) dell’erede o del legatario onerato, e dunque mirano a regolare una situazione di iniziale vacanza del lato passivo di un’obbligazione, applicando regole — l’accrescimento o la devoluzione legittima — proprie della materia ereditaria. Per contro, la successione a titolo universale o particolare tra enti pubblici risponde a una logica affatto diversa, poiché è chiamata a confrontarsi con elementi — il territorio e i gruppi sociali di riferimento — estranei alle categorie del diritto ereditario e irriducibili ad esso. Deve, pertanto, escludersi che, una volta verificatasi una successione ex lege tra enti pubblici, l’obbligazione in cui consiste il modus testamentario gravante sull’ente soppresso possa trasferirsi, mediante l’applicazione degli artt. 676 e 677 c.c., all’ente succeduto. È solo la normativa pubblicistica che può prevederlo.» (Cass. 33334/2025)
Errori frequenti
- Applicare l’art. 677 c.c. senza prima escludere sostituzione, rappresentazione e accrescimento. La norma opera solo in via residuale, dopo il difetto di questi meccanismi.
- Estendere in via analogica gli artt. 676 e 677 c.c. a fattispecie estranee alla successione mortis causa tra privati. Tali norme presuppongono la vacanza del lato passivo di un’obbligazione ereditaria e non si applicano, ad esempio, alla successione tra enti pubblici.
Cosa fare
Va verificato, prima di applicare l’art. 677 c.c., che siano stati esclusi sostituzione testamentaria, rappresentazione e presupposti dell’accrescimento.
Va distinta la devoluzione della porzione dell’erede mancante (agli eredi legittimi) da quella della porzione del legatario mancante (a profitto dell’onerato).
Va verificata l’applicabilità della norma solo entro l’ambito della successione mortis causa tra privati, escludendone l’estensione analogica a fattispecie di natura pubblicistica.