Il mancato mutamento di rito impone l’appello nelle forme del rito locatizio (Cass. civ. Sez. 3 n. 10085 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’individuazione della forma dell’atto di appello è ispirata al principio di ultrattività del rito, declinazione del principio dell’apparenza, in base al quale si ha unico ed esclusivo riguardo al rito in concreto adottato in prime cure, ancorché esso sia erroneo. La trasformazione del rito non può avvenire per implicito, ma postula una scelta chiara, univoca e consapevole del giudice, tale da ricondurre la causa senza incertezze a un determinato rito. L’assegnazione della causa a sentenza è locuzione anodina che, soprattutto se seguita dal deposito della sentenza completa nel termine di cui all’ultimo periodo del primo comma dell’art. 429 cod. proc. civ., non integra un mutamento dal rito locatizio al rito ordinario. Ne consegue che, ove il giudizio di primo grado sia stato definito secondo le scansioni del rito speciale, l’appello va proposto nella forma del ricorso, nel termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile concedeva in godimento l’immobile a due soggetti, i quali, a seguito della richiesta di rilascio, proponevano domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 2019, dichiarava cessato il comodato, ordinava il rilascio e rigettava la domanda riconvenzionale, definendo il giudizio – introdotto con ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ. – senza dare lettura del dispositivo all’udienza di discussione.
Avverso tale pronuncia gli originari convenuti proponevano appello con ricorso depositato il 28 ottobre 2019, ma notificato alla controparte soltanto il 17 febbraio 2020. La Corte di Appello di Napoli dichiarava l’appello inammissibile, ritenendo che il giudice di primo grado avesse, seppur implicitamente, mutato il rito da locatizio a ordinario e che, pertanto, l’impugnazione avrebbe dovuto essere introdotta con atto di citazione entro il termine semestrale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, accogliendo i primi quattro motivi di ricorso, censura la sentenza impugnata per aver ravvisato un mutamento di rito in assenza di un provvedimento chiaro ed espresso. Il Collegio richiama il principio di ultrattività del rito, in virtù del quale rileva esclusivamente il rito in concreto adottato in primo grado, a presidio dell’affidamento delle parti. In tale ottica, la trasformazione del rito richiede una scelta chiara, univoca e consapevole del giudice, non potendo avvenire per implicito.
Quanto al caso di specie, la Corte osserva che la fissazione dell’udienza di discussione ex art. 281-sexies cod. proc. civ. con termine per il deposito di note conclusionali è compatibile sia con il rito ordinario sia con il rito locatizio, non segnando una univoca opzione per l’uno o per l’altro. Il provvedimento con cui il giudice ha revocato l’ordinanza di fissazione dell’udienza di discussione e ha assegnato la causa a sentenza «senza termini» non è idoneo a integrare un mutamento di rito, trattandosi di locuzione anodina, non contemplata da alcuna disposizione positiva.
La mancata fissazione di termini per memorie conclusive, lungi dall’indicare un passaggio al rito ordinario, esprime – nel contesto di un giudizio celebrato secondo le scansioni del rito locatizio – l’opzione per il differimento del deposito della sentenza nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 429 cod. proc. civ. La successiva mancata lettura del dispositivo in udienza integra, al più, ragione di nullità della sentenza, ma non assume valenza contraria. A prescindere dalla correttezza del rito seguito, la sequenza procedimentale adottata imponeva di proporre appello nelle forme del ricorso, nel termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza, ossia dal deposito in cancelleria del testo completo.
Nota della Redazione
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