Danno da deprezzamento e danno esistenziale: onere di allegazione e prova (Cass. civ. Sez. 2 n. 8022 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da deprezzamento della proprietà, in quanto espressivo di un pregiudizio da mancato guadagno, deve costituire una conseguenza immediata e diretta dell’altrui inadempimento secondo il criterio della causalità giuridica di cui agli artt. 1223 e 1225 c.c., non potendo ritenersi sussistente in re ipsa ma dovendo essere oggetto di specifica allegazione e rigorosa prova, sulla base di circostanze che si rappresentino come ragionevoli probabilità e non siano meramente ipotizzate. Il pregiudizio non patrimoniale di tipo esistenziale dev’essere dimostrato, in conformità alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c., previa allegazione dei fatti specifici che hanno comportato la lesione seria ed effettiva di un interesse munito di rilevanza costituzionale. Il controcredito riconosciuto al convenuto, posto in detrazione con il maggior credito dell’attore, si estingue per compensazione sin dal momento della coesistenza dei crediti, senza produrre interessi e rivalutazione, anche in caso di compensazione giudiziale quando il giudice ne determini l’ammontare al valore attuale.
Il Fatto
La committente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’impresa edile per il corrispettivo di lavori che assumeva affetti da vizi e difformità. Il Tribunale rideterminava il credito dell’impresa, decurtando il corrispettivo per la realizzazione dell’impianto a gas, previa declaratoria di nullità del contratto per mancanza della necessaria abilitazione dell’impresa ex art. 15, comma 7, d.m. n. 37/2008, e ponendo in compensazione i danni subiti dalla committente.
L’appello della committente, volta ad ottenere il risarcimento del danno da deprezzamento dell’immobile e del c.d. “danno esistenziale” e la rivalutazione del proprio controcredito, veniva respinto dalla Corte d’Appello di Bologna. Avverso tale sentenza la committente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’intimato non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte esclude che il danno da deprezzamento possa essere riconosciuto in base al generico riferimento all’id quod plerumque accidit, dovendo invece costituire conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento ai sensi degli artt. 1223 e 1225 c.c. La domanda della ricorrente non indicava concrete ed effettive possibilità di disporre del bene, né occasioni perdute di guadagno, limitandosi a richiamare una massima di comune esperienza circa la pretesa riduzione del prezzo da parte degli acquirenti.
In relazione al secondo motivo, la Corte ribadisce che il danno non patrimoniale esistenziale non può essere liquidato in via equitativa in assenza di allegazione di fatti specifici dimostrativi di una lesione seria ed effettiva di un interesse di rilevanza costituzionale. L’eventuale censura di omesso esame della circostanza del disagio abitativo invernale, se qualificata ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., risulta preclusa dall’art. 348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis in ipotesi di “doppia conforme”.
Il terzo motivo è parimenti rigettato: il principio dell’estinzione per compensazione sin dalla coesistenza dei crediti, senza produzione di interessi e rivalutazione, opera anche per la compensazione giudiziale quando il giudice determini l’ammontare del controcredito al valore attuale. Il ricorso è pertanto rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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