Art. 709 c.c. Conto della gestione
L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno.
Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.
Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.
Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.
Funzione della norma
L’art. 709 c.c. disciplina la fase di controllo dell’attività dell’esecutore dopo l’assunzione dell’incarico e l’esercizio dei poteri di gestione, ponendo al centro tre nuclei: l’obbligo di rendere il conto, la responsabilità per colpa e il divieto di esonero preventivo disposto dal testatore.
L’obbligo di rendiconto
L’esecutore deve rendere il conto della propria gestione al termine di essa, e comunque anche prima, decorso l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si protrae oltre tale termine: la norma impone quindi una scansione temporale del controllo, che non attende necessariamente la cessazione definitiva dell’ufficio quando la gestione si prolunghi.
La responsabilità per colpa verso eredi e legatari
L’esecutore è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari: la responsabilità non è quindi oggettiva, ma presuppone un comportamento colposo nell’esercizio dell’ufficio, valutabile secondo lo standard di diligenza del buon padre di famiglia richiamato dall’art. 703 c.c.
La responsabilità solidale tra più esecutori
Quando gli esecutori sono più di uno, essi rispondono solidalmente per la gestione comune: la regola si giustifica in ragione dell’agire congiunto normalmente richiesto dall’art. 700 c.c., che rende ciascun esecutore corresponsabile dell’attività complessivamente svolta nell’ambito della gestione condivisa.
Il divieto di esonero preventivo da parte del testatore
Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione: si tratta di una norma imperativa, sottratta alla disponibilità del testatore, posta a tutela degli eredi e dei legatari, che devono poter sempre controllare l’operato dell’esecutore e ottenerne il risarcimento in caso di colpa.
Errori frequenti
- Ritenere che l’esecutore debba rendere il conto solo al termine definitivo dell’incarico. Il rendiconto è dovuto anche prima, decorso l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga.
- Considerare valida una clausola testamentaria che esoneri l’esecutore dall’obbligo di rendiconto o dalla responsabilità di gestione. Tale esonero è vietato dalla norma, indipendentemente dalla volontà del testatore.
- Applicare la responsabilità solidale anche ad atti compiuti da un singolo esecutore al di fuori della gestione comune. La solidarietà riguarda specificamente la gestione comune tra più esecutori.
Cosa fare
Va richiesto all’esecutore il rendiconto della gestione al termine dell’incarico, e comunque decorso l’anno dalla morte del testatore se la gestione prosegue oltre tale termine.
Va valutata, in presenza di condotte colpose dell’esecutore, l’azione di risarcimento del danno a tutela degli eredi e dei legatari.
Va considerata nulla ogni clausola testamentaria che tenti di esonerare l’esecutore dall’obbligo di rendiconto o dalla responsabilità della gestione.