Obbligo di conguaglio tra fratelli e divieto di patti successori (Cass. civ. Sez. II n. 722 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’impegno assunto da fratelli, d’intesa con i genitori, di procedere a forme di conguaglio o compensazione per la differenza di valore dei beni loro donati in vita non viola il divieto di patti successori, in quanto non investe i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore e non trova in quest’ultima il presupposto causale. L’atto mortis causa, rilevante ai fini dell’art. 458 c.c., è solo quello in cui la morte incide sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti che si formano in via originaria con la morte del soggetto o che da essa traggono autonoma qualificazione. Inoltre, il giudice non può dichiarare la nullità negoziale quando la relativa domanda sia stata formulata solo in appello, dovendo convertirla in eccezione di nullità ai sensi dell’art. 345, secondo comma, c.p.c.
Il Fatto
Il ricorrente aveva adito il Tribunale chiedendo la revocazione per ingratitudine ex art. 803 c.c. di una donazione di quote societarie a favore delle sorelle. Le convenute eccepivano che l’atto pubblico di donazione costituiva esecuzione di una scrittura privata con cui i genitori avevano definito l’assetto della divisione dei propri beni tra i figli, riequilibrando precedenti attribuzioni. La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava la nullità sia della scrittura privata sia dell’atto pubblico di donazione, qualificando la prima come patto successorio e il secondo come atto solutorio in frode alla legge. Le sorelle ricorrono per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso, affermando che il giudice può rilevare d’ufficio la nullità negoziale fino alla precisazione delle conclusioni, ma non può dichiararla quando la relativa domanda sia stata proposta per la prima volta in appello, dovendo convertirla in eccezione di nullità ai sensi dell’art. 345, secondo comma, c.p.c. La Corte d’appello ha quindi statuito su una domanda nuova e inammissibile.
Accoglie altresì il sesto motivo, censurando la qualificazione della scrittura come patto successorio. La Corte richiama i presupposti per l’applicazione dell’art. 458 c.c., verificando se il vincolo abbia ad oggetto diritti relativi a una successione non ancora aperta e se il trasferimento debba avvenire mortis causa. Nella specie, la scrittura qualificava il trasferimento come donazione e non come attribuzione ereditaria, e non emergeva dagli atti la volontà abdicativa dei paciscenti né la verifica del patrimonio complessivo dei genitori.
La Corte ribadisce il principio per cui l’obbligo di conguaglio tra fratelli per la differenza di valore dei beni donati in vita dai genitori non viola il divieto di patti successori, non concernendo i diritti sulla futura successione e non trovando in essa il presupposto causale. La decisione impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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