Art. 710 c.c. Esonero dell’esecutore testamentario

Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti.

Funzione della norma

L’art. 710 c.c. disciplina la cessazione anticipata e giudiziale dell’ufficio di esecutore testamentario: un rimedio funzionale alla rimozione dell’esecutore quando la sua permanenza non sia più compatibile con la corretta esecuzione del testamento, senza incidere sulla validità originaria della nomina, ma sul permanere dell’idoneità concreta all’esercizio dell’incarico.

Le cause di esonero

L’esonero può essere disposto per tre ordini di ragioni: gravi irregolarità nell’adempimento degli obblighi dell’esecutore, inidoneità all’ufficio, oppure il compimento di un’azione che ne menomi la fiducia. Si tratta di ipotesi distinte, che possono riguardare rispettivamente la condotta gestoria concreta, le qualità soggettive del nominato, o singoli comportamenti lesivi dell’affidamento riposto nell’esecutore.

Il procedimento e le garanzie per l’esecutore

L’istanza di esonero può essere proposta da ogni interessato, e l’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre gli accertamenti opportuni: la norma assicura così un contraddittorio minimo a tutela dell’esecutore, prima che ne sia disposta la rimozione dall’ufficio.

La natura del procedimento e i limiti di impugnabilità

Il procedimento ha natura di volontaria giurisdizione e si svolge in camera di consiglio, secondo il raccordo tra l’art. 710 c.c. e l’art. 750 c.p.c., davanti al presidente del tribunale del luogo di apertura della successione, con forme camerali e successivo reclamo davanti al presidente della corte d’appello nei modi previsti dall’art. 739 c.p.c.

«Ai sensi dell’art. 710 c.c. l’esecutore testamentario può essere esonerato per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azioni che ne menomino la fiducia. Il procedimento è regolato dall’art. 750 c.p.c., in virtù del richiamo del quarto comma della medesima disposizione, secondo cui le stesse forme si osservano nei casi previsti dagli artt. 708 e 710 c.c. relativamente agli esecutori testamentari. In considerazione di tale richiamo, il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d’appello; la decisione assunta da quest’ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione (Cass. 18468/2014; Cass. 26473/2013; Cass. 1764/2008). Si tratta, infatti, di un provvedimento di volontaria giurisdizione, che ha natura endoprocedimentale ed è privo di contenuto decisorio.» (Cass. 24218/2018)

Errori frequenti

  • Ritenere che l’esonero incida sulla validità originaria della nomina. L’esonero riguarda il venir meno dell’idoneità concreta a proseguire nell’ufficio, non la validità della nomina originaria.
  • Proporre ricorso per cassazione contro la decisione resa in sede di reclamo sull’esonero. Trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione privo di contenuto decisorio, tale ricorso è inammissibile.
  • Omettere l’audizione dell’esecutore prima del provvedimento di esonero. Tale audizione è espressamente richiesta dalla norma a garanzia del contraddittorio.

Cosa fare

Va proposta l’istanza di esonero, da parte di ogni interessato, quando ricorrano gravi irregolarità, inidoneità all’ufficio o azioni lesive della fiducia riposta nell’esecutore.

Va atteso, prima del provvedimento, che l’autorità giudiziaria senta l’esecutore e disponga gli accertamenti opportuni.

Va utilizzato il reclamo davanti al presidente della corte d’appello quale rimedio avverso il provvedimento del tribunale, tenendo presente l’inammissibilità del successivo ricorso per cassazione.

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