Art. 708 c.c. Disaccordo tra più esecutori testamentari

Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.

Funzione della norma

L’art. 708 c.c. disciplina, in termini funzionali, l’ipotesi in cui siano stati nominati più esecutori testamentari e insorga tra essi un contrasto nell’esercizio dell’ufficio, cioè una divergenza che incide sull’attuazione della volontà del testatore e sulla gestione dell’asse. La norma presuppone la regola generale dell’agire congiunto fissata dall’art. 700 c.c., e interviene proprio quando tale collegialità si blocca per mancanza di accordo tra gli esecutori su un atto specifico del loro ufficio.

Il ricorso all’autorità giudiziaria

In caso di disaccordo, provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi: la norma affida quindi a un intervento esterno la soluzione dello stallo gestorio, evitando che il contrasto tra gli esecutori paralizzi indefinitamente l’attuazione del testamento. L’audizione degli eredi non è obbligatoria in assoluto, ma rimessa alla valutazione dell’autorità giudiziaria secondo le esigenze del caso concreto.

Il coordinamento con la posizione processuale dell’esecutore

La soluzione dei contrasti gestori tra più esecutori si inquadra nel più ampio sistema della posizione dell’esecutore testamentario, anche sul piano processuale. L’esecutore è titolare iure proprio delle azioni relative all’esercizio del suo ufficio, che trovano fondamento nel suo incarico di custode e detentore dei beni ereditari o nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria; è invece soltanto legittimato processuale, ai sensi dell’art. 704 c.c., per le azioni relative all’eredità in senso stretto, cioè per diritti e obblighi che non acquista o assume per sé, ricadendo direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio.

«In tale ultima ipotesi, in cui non è investito della legale rappresentanza degli eredi del de cuius, ma agisce in nome proprio, l’esecutore testamentario assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria a integrare il contraddittorio (Cass. 5520/2020; Cass. 6143/1996, che esclude che la morte dell’esecutore determini l’interruzione del processo nel quale è intervenuto). La risoluzione delle questioni concernenti gli effetti sui giudizi pendenti dell’intervenuta cessazione dell’incarico per esonero ovvero per esaurimento dei compiti affidatigli è questione che va esaminata e risolta all’interno dei singoli giudizi. Analogamente, la pretesa al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico da parte dell’esecutore, posto che l’art. 712 c.c. configura, secondo la prevalente dottrina, un diritto di credito vantato direttamente nei confronti dell’eredità e quindi degli eredi, è diritto suscettibile di essere fatto valere in un ordinario giudizio di cognizione, non spettando all’autorità giudiziaria, in sede di volontaria giurisdizione, provvedere al riguardo.» (Cass. 9540/2023)

Errori frequenti

  • Ritenere che il disaccordo tra più esecutori paralizzi definitivamente l’ufficio. L’art. 708 c.c. prevede l’intervento dell’autorità giudiziaria per risolvere il contrasto.
  • Confondere la legittimazione dell’esecutore per le azioni proprie dell’ufficio con quella, di natura sostitutiva, per le azioni relative all’eredità in senso stretto. Si tratta di posizioni processuali distinte, con fondamento e limiti diversi.

Cosa fare

Va adito tempestivamente il giudice competente in caso di disaccordo tra esecutori tenuti ad agire congiuntamente, per evitare la paralisi dell’attuazione del testamento.

Va verificata, in ogni azione giudiziaria che coinvolga l’esecutore, la corretta qualificazione della sua posizione processuale, distinguendo le azioni proprie dell’ufficio da quelle relative all’eredità in senso stretto.

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