Il donante non ha diritto alla badante se non prova la non autosufficienza e dispone di risorse adeguate (Trib. Novara 20 gennaio 2026)
Tribunale di Novara, Sezione civile, ordinanza del 20 gennaio 2026
Il principio
Il donante che abbia imposto ai beneficiari un obbligo di assistenza morale e materiale in caso di malattia o non autosufficienza non può pretendere il costo di una badante senza provare il verificarsi di tali condizioni. La sola età avanzata non dimostra la perdita di autonomia; inoltre, il diritto agli alimenti è escluso quando l’interessato dispone di pensione, risparmi, usufrutto e beni suscettibili di produrre reddito.
Il fatto
Una donna anziana, dopo avere donato alcuni immobili ai figli riservandosi l’usufrutto, chiedeva che i donatari sostenessero le spese di una badante. Invocava sia l’onere apposto alla donazione, che prevedeva assistenza morale e materiale in caso di malattia o non autosufficienza, sia il diritto agli alimenti. I figli contestavano che la madre fosse priva di autonomia e deducevano la disponibilità di redditi e risorse patrimoniali adeguate.
La motivazione
Il Tribunale ha rilevato che non era stata fornita prova di una malattia invalidante o di una condizione di non autosufficienza. L’età anagrafica, da sola, non consente di presumere l’incapacità di provvedere alle esigenze quotidiane; fotografie e filmati prodotti in giudizio mostravano, al contrario, una significativa autonomia personale.
È stata respinta anche la domanda alimentare. La ricorrente percepiva una pensione mensile di circa 1.700 euro, disponeva di risparmi, conservava l’usufrutto sugli immobili donati e aveva la possibilità di ricavare reddito dalla locazione di un appartamento. Mancava quindi lo stato di bisogno richiesto dagli artt. 433 e seguenti c.c. I pagamenti di utenze effettuati in precedenza dai figli sono stati ricondotti a spontanee liberalità familiari e non al riconoscimento di un obbligo giuridico permanente.
Implicazioni pratiche
Gli obblighi assistenziali inseriti in una donazione vanno interpretati secondo le condizioni espressamente previste nell’atto e diventano esigibili solo quando il donante dimostri che esse si sono realizzate. La necessità di una badante non può essere desunta automaticamente dall’età. Anche la domanda di alimenti richiede una verifica complessiva di redditi, risparmi, diritti reali e beni utilizzabili o produttivi di reddito.