Art. 713 c.c. Facoltà di domandare la divisione
I coeredi possono sempre domandare la divisione.
Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato.
Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.
Funzione della norma
L’art. 713 c.c. apre il segmento dedicato alla divisione ereditaria e fissa la regola di base secondo cui la comunione non costituisce, di regola, una situazione destinata a permanere coattivamente, ma una condizione tendenzialmente transitoria dalla quale ciascun coerede può uscire mediante l’esercizio della facoltà di chiedere la divisione. La delazione e l’acquisto dell’eredità determinano una contitolarità pro quota sull’asse, ma l’ordinamento, salvo specifici limiti, non favorisce la perpetuazione della contitolarità, bensì il suo scioglimento, così da trasformare la quota ideale in attribuzioni esclusive o, quando occorra, in valori di conguaglio.
Il diritto del coerede di chiedere la divisione ha natura di diritto potestativo (Cass. 543/1986) ed è imprescrittibile (Cass. 726/1979): è esercitabile indipendentemente dal consenso degli altri partecipanti, i quali non sono titolari di un potere di veto sulla domanda di divisione, ma si trovano in una posizione di soggezione rispetto all’iniziativa del condividente che intenda porre fine alla comunione.
Il presupposto: la qualità di erede
Legittimato a chiedere la divisione è chi abbia già conseguito la qualità di erede, accettando l’eredità in maniera espressa o tacita (Cass. 11831/1992). La comunione ereditaria sorge fra coeredi e non tra semplici chiamati all’eredità, presupponendo l’accettazione, espressa o tacita, da parte di ciascuno di coloro ai quali essa è devoluta; in difetto di tale atto, non verificandosi il subingresso del chiamato nella parte frazionaria dell’universum ius costituente l’asse ereditario, il chiamato non è legittimato all’esperimento di alcuna azione divisoria attinente alla quota solo potenzialmente spettantegli (Cass. 5443/1994; Cass. 39340/2021). Non è pertanto configurabile la divisione se non sono stati preventivamente individuati i soggetti concorrenti e le quote in base alle quali attuare il concorso; l’ordinamento consente in tali casi il ricorso all’actio interrogatoria di cui all’art. 481 c.c., che ha lo scopo di abbreviare il termine di prescrizione entro il quale il chiamato deve accettare l’eredità (Cass. 19318/2025).
Il procedimento: litisconsorzio necessario, mediazione e struttura bifasica
Sul piano applicativo, la domanda di divisione può essere proposta da chi si affermi coerede, ma deve essere rivolta contro tutti i condividenti, in ragione del litisconsorzio necessario che caratterizza il giudizio divisorio, e richiede il previo esperimento della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità. Il giudizio di divisione ha lo scopo di trasformare i diritti dei singoli partecipanti su quote ideali in diritti di proprietà individuale su una parte determinata della cosa comune, in proporzione al valore della quota di ciascuno (Cass. 5266/2011).
«Il giudizio divisorio, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi: la prima, contemplata dall’art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione; la seconda, regolata dall’art. 789 c.p.c., volta all’attuazione di tale diritto. Entrambe le fasi sono strutturate su un’alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il giudice istruttore dispone con ordinanza; se sono sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza. A queste due fasi necessarie si possono aggiungere altre fasi eventuali, come quella della vendita di beni mobili o immobili (artt. 787, 788 c.p.c.) o quella dell’estrazione a sorte dei lotti (artt. 789, 791 c.p.c.; art. 195 disp. att. c.p.c.).» (Trib. Messina 1252/2025)
Un’impostazione dottrinale colloca il giudizio di divisione, nella sua fase non contenziosa, nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione: l’ordinanza del giudice ex art. 789 c.p.c. svolge una funzione limitata a rendere esecutivo il progetto accolto dai condividenti, mentre la decisione con sentenza è imposta quando nel corso del procedimento si innestino vicende contenziose (artt. 785, 787, 788, 789 c.p.c.; art. 195 disp. att. c.p.c.) (Trib. Firenze 860/2025).
La prova della comproprietà: un orientamento in evoluzione
Un consistente indirizzo di merito ha ritenuto indispensabile, ai fini della procedibilità o proponibilità della domanda di divisione, il deposito di documentazione ipocatastale rigorosa — iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius e contro i successori, certificati storici catastali, relazione notarile sostitutiva — non ritenendo sufficiente la sola dichiarazione di successione, di rilevanza meramente fiscale (Trib. Nocera Inferiore 400/2021; Trib. Rieti 457/2021; Trib. Rieti 270/2020; Trib. Pisa 389/2020). Nello stesso ordine di idee, si è ritenuto che, in assenza di trascrizione dell’acquisto mortis causa, la successiva trascrizione di un pignoramento non produca effetto verso l’acquirente successivo, con conseguente improponibilità del giudizio di divisione (Trib. Roma 7704/2020).
La Corte di Cassazione è tuttavia intervenuta ad affermare l’irrilevanza della ricerca di una prova rigorosa sui titoli di provenienza a sostegno della comproprietà dei beni da dividere: pur condividendo l’esigenza di dimostrare l’appartenenza dei beni al de cuius o la comproprietà, non grava sull’attore l’onere della prova rigorosa richiesta per l’azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, poiché non si tratta di accertare la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi. Con la divisione si opera la trasformazione dell’oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga tra i condividenti alcun atto di cessione o alienazione: in ragione della sua efficacia retroattiva (artt. 757, 1116 c.c.), la divisione non opera alcun trasferimento di diritti da un condividente all’altro, ma lascia ciascuno di essi avente causa dal de cuius (Cass. 6228/2023).
I termini di differimento disposti dal testatore
Il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato, quando tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi siano minori di età; può inoltre disporre che la divisione dell’eredità, o di alcuni beni di essa, non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. In entrambi i casi, l’autorità giudiziaria, su istanza di uno o più coeredi e qualora gravi circostanze lo richiedano, può consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore: il potere dispositivo del testatore in tema di differimento resta quindi recessivo rispetto a esigenze sopravvenute e qualificate dei coeredi.
Il conguaglio in denaro e la decorrenza degli interessi
Il conguaglio in denaro dovuto in sede di divisione costituisce un debito di valore, che esprime l’equivalente economico della quota del bene e va determinato con riferimento al valore del bene al momento della decisione del giudizio di divisione (Cass. 4369/1996). In caso di divisione giudiziale di un immobile mediante assegnazione a uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli, gli interessi sulle somme dovute decorrono dalla data della pronuncia giudiziale, definitiva o provvisoria, di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene, e non dal momento della domanda giudiziale di divisione o della sentenza di primo grado (Cass. 6653/2003).
Le spese del giudizio divisorio
Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando applicazione il principio della soccombenza, con eventuale compensazione, solo con riferimento alle spese conseguenti a eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass. 12068/2024; Cass. 1635/2020; Cass. 22903/2013). Tale principio, tuttavia, non vale quando siano risolti con sentenza gli incidenti cognitivi tipici, come le contestazioni sul diritto alla divisione: in tali casi si applica il criterio della soccombenza (Cass. 32593/2025).
Errori frequenti
- Proporre domanda di divisione da parte di un semplice chiamato che non abbia ancora accettato l’eredità. Solo chi ha conseguito la qualità di erede è legittimato a domandare la divisione.
- Omettere di convenire in giudizio tutti i condividenti. Il giudizio divisorio richiede il litisconsorzio necessario di tutti i coeredi.
- Ritenere sempre necessaria una prova rigorosa dei titoli di provenienza per procedere alla divisione. Secondo l’orientamento più recente della Cassazione, non è richiesta la prova rigorosa propria dell’azione di rivendicazione.
- Trascurare la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda di divisione. Il suo previo esperimento è necessario prima di introdurre il giudizio.
Cosa fare
Va verificato che tutti i richiedenti abbiano effettivamente accettato l’eredità, in forma espressa o tacita, prima di proporre la domanda di divisione.
Va convenuta in giudizio la totalità dei condividenti, e va previamente esperita la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità.
Va verificata l’eventuale presenza di un termine di differimento disposto dal testatore, valutando se ricorrano gravi circostanze che giustifichino un’istanza per l’anticipazione della divisione.