Art. 714 c.c. Godimento separato di parte dei beni

Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione per effetto di possesso esclusivo.

Funzione della norma

L’art. 714 c.c. svolge una funzione di raccordo tra la permanenza della comunione ereditaria e l’esercizio della facoltà di domandarne lo scioglimento, precisando che la divisione può essere chiesta anche se uno o più coeredi abbiano goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo il limite dell’usucapione derivante da possesso esclusivo. La comunione ereditaria permane finché non intervenga una divisione, mentre il godimento separato di singoli beni rappresenta solo una situazione fattuale o, al più, una modalità provvisoria di utilizzazione interna dei cespiti, non equiparabile di per sé allo scioglimento della comunione (art. 1111 c.c.).

La distinzione tra uso di fatto e attribuzione definitiva

La ratio della norma è evitare che l’utilizzazione individuale di alcuni beni ereditari venga impropriamente trasformata in argomento ostativo alla futura divisione: la divisione resta domandabile nonostante il godimento separato, salvo il solo caso in cui sia maturata l’usucapione per effetto di possesso esclusivo. Disponibilità materiale del bene, uso esclusivo e attribuzione definitiva sono piani diversi: il primo attiene alla detenzione o al godimento di fatto, il secondo può rilevare nei rapporti interni tra coeredi, mentre la terza presuppone un titolo idoneo a sciogliere o modificare stabilmente la comunione ereditaria (art. 1102 c.c.). Il coerede che abbia goduto da solo un immobile, un fondo, un’azienda o altri cespiti ereditari non può, per il solo fatto di averne avuto l’uso separato, opporsi alla divisione sostenendo che si sia già consolidata un’attribuzione definitiva, a meno che alleghi e provi un diverso titolo negoziale o l’intervenuta usucapione nei termini richiesti dalla legge.

I frutti civili per l’uso esclusivo del bene comune

Sul distinto piano dei rapporti economici tra condividenti durante la comunione, l’uso esclusivo del bene comune da parte di un coerede, nei limiti dell’art. 1102 c.c., non produce di per sé alcun pregiudizio risarcibile a carico degli altri comproprietari rimasti inerti o che vi abbiano acconsentito in modo certo e inequivoco: qualora l’uso individuale non ecceda tali limiti, non è dovuto alcun risarcimento, né è configurabile un’indennità per la semplice occupazione, costituendo tale utilizzo manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo (Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass. 14213/2012).

«Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non è idoneo a produrre pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l’uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. 31105/2023; Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 1738/2022; Cass. 13036/1991).» (Trib. Caltagirone 85/2025; Trib. Reggio Calabria 155/2025)

L’occupante è quindi tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ovvero se l’occupante ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale; occorre in tal caso la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all’esercizio delle facoltà dominicali degli altri contitolari, o una violazione dei criteri dell’art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall’uso esclusivo, ad esempio con riferimento al canone di locazione figurativo (Cass. 10264/2023; Cass. 39036/2021; Cass. 17876/2019). La domanda di rendiconto comprende in sé anche la richiesta di liquidazione dei frutti civili, con decorrenza dalla data in cui perviene all’occupante la manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o di godere per la loro parte del bene.

Errori frequenti

  • Ritenere che il godimento separato e prolungato di un bene ereditario precluda di per sé la domanda di divisione. La divisione resta domandabile, salvo la sola ipotesi di usucapione maturata per possesso esclusivo.
  • Pretendere automaticamente un’indennità per il solo fatto dell’uso esclusivo di un bene comune da parte di un coerede. L’indennità è dovuta solo se gli altri comproprietari abbiano manifestato l’intenzione di uso diretto senza ottenerlo, o se l’occupante abbia tratto un vantaggio patrimoniale, oppure vi sia stata violazione dei limiti dell’art. 1102 c.c.
  • Confondere l’usucapione per possesso esclusivo con il mero godimento di fatto di un bene ereditario. Solo l’usucapione, nei rigorosi termini di legge, preclude la successiva divisione del bene.

Cosa fare

Va verificato se il godimento separato di un bene ereditario da parte di un coerede abbia integrato i presupposti dell’usucapione per possesso esclusivo, unico limite alla domanda di divisione.

Va accertato, ai fini della richiesta di frutti civili per l’uso esclusivo di un bene comune, se gli altri comproprietari abbiano manifestato l’intenzione di un uso diretto o turnario, e se l’occupante ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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